Autorità per le minoranze linguistiche

Autorità indipendente con compiti di valutazione e vigilanza investita anche di un potere di sollecitazione e che può contribuire efficacemente a determinare le politiche di tutela

Competenze e funzioni

L'Autorità per le minoranze linguistiche è istituita presso il Consiglio provinciale e opera in piena autonomia e indipendenza, con le seguenti funzioni:

  • esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
  • svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonchè alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
  • vigila sulla destinazione delle risorse stanziate dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
  • esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;
  • presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

Persone

Componenti

L'Autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale e culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati.

Tra i componenti nominati dal Consiglio, il presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della Conferenza delle minoranze il presidente dell'Autorità.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 15:01

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