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L’articolo 9 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015, nel dettare le disposizioni per il rilascio del DMV nell’ambito dell’articolo 11 delle NdA del PGUAP e tenuto conto del primo aggiornamento bilancio idrico (approvato con del. G.P. n. 1996 di data 27 settembre 2013), prevede che i concessionari e i titolari di derivazioni, non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP, devono garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del DMV nel rispetto dei valori che saranno determinati, dalla Giunta provinciale entro il limite massimo stabilito dalla cartografia sopra richiamata.
L’Allegato A della delibera definisce le modalità procedimentali e i tempi di adeguamento dei disciplinari di concessione, nonché i criteri generali volti a identificare i punti di rilascio del DMV per le derivazioni esistenti e le modalità tecniche per assicurare, anche progressivamente, la modularità del rilascio.
Tale allegato ha sostituito quello della deliberazione di Giunta n. 2378 del 18 dicembre 2015.
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