Responsibilities and functions
L’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa:
- provvede all’erogazione dei seguenti interventi:
- interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali;
- provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordi, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7;
- assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;
- nterventi di sostegno economico previsti dall'articolo 35, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);
- assegno unico provinciale previsto dall’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- assegno di autodeterminazione previsto dall’art. 7 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6;
- assegni di natalità previsti dall’articolo 8 bis, commi 3 e 7 bis della legge provinciale 2 marzo 2011;
- attività di concessione e di erogazione di prestazioni monetarie di carattere non discrezionale individuate dalla Giunta provinciale con una o più deliberazioni
- cura gli aspetti amministrativi e contrattuali riguardanti l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF)