Descrizione
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12) prevede che il Soprintendente, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verifichi la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro (in particolare enti ecclesiastici/parrocchie), che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni.
Sono inoltre compresi tra le cose soggette a verifica ville, parchi e giardini; pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani, i siti minerari, le architetture rurali, oltre ad ulteriori tipologie di altra natura, come elencati all’art. 10 del d. lgs. 42/2004.
Nelle more della verifica i beni risultano inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione per qualsiasi intervento. Qualora l’accertamento dell’interesse culturale fosse negativo, la cosa è esclusa dall’applicazione del Codice.
Vincoli
Nelle more della verifica i beni risultano inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione per qualsiasi intervento. Qualora l’accertamento dell’interesse culturale fosse negativo, la cosa è esclusa dall’applicazione del Codice.