Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, cui è stato concesso il contributo, devono presentare la rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione dello stesso entro il termine fissato con provvedimento di concessione o, comunque, entro il termine prorogato.
Le fatture e le note spese devono essere datate successivamente alla data della domanda di contributo. Qualora in sede di rendicontazione la spesa ammessa risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, l’importo del contributo è rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata.
Il contributo non può generare avanzo, pertanto, il contributo liquidato non può superare la spesa netta intendendo, per spesa netta, la differenza, a consuntivo, tra entrate e uscite.
Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa e qualora l’iniziativa realizzata sia sostanzialmente diversa da quella prevista in sede di domanda; in tali casi è disposta la decadenza dal contributo.
In caso di mancata osservanza del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, è disposta la revoca totale del contributo.
Le spese rendicontate devono essere debitamente quietanzate. Non sono ammessi pagamenti in contanti.