Uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione

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La Provincia stabilisce i tempi e le modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento.

Descrizione

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1899 di data 13 ottobre 2023 sono state approvate le disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai fini agronomici ai sensi dell'art. 6 del DM n. 185138 del 30 marzo 2023.

Vincoli

La distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli deve avvenire nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale del soggetto che effettua il riutilizzo.

Al momento del ritiro sotto controllo per uso agronomico, i sottoprodotti della vinificazione devono avere le seguenti caratteristiche minime:

  • vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
  • fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità.

A chi è rivolto

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione di uso agronomico dei sottoprodotti i produttori di vino e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve e che decidono di destinare i sottoprodotti a tale uso alternativo. Ai sensi dell'art.3 del DM n. 185138 del 30 marzo 2023, sono esonerati i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl.

Come fare

La comunicazione di uso agronomico dei sottoprodotti avviene nelle seguenti modalità:

  • Per vinacce e fecce esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’apposita funzionalità presente nel SIAN. La comunicazione va trasmessa entro il quarto giorno antecedente le operazioni.
  • Per i raspi con invio tramite pec all’indirizzo serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it di una comunicazione preventiva con cui il produttore segnala che intende avvalersi di tale forma di utilizzo e, successivamente, di una comunicazione finale nella quale vengono indicati i quantitativi di raspi utilizzati a fini agronomici, le particelle fondiarie sulla quale è stata effettuata la dispersione e le relative superfici. La comunicazione finale va presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve da cui i raspi sono stati ottenuti.

Costi

GRATUITO

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Autenticazione

Carta d'identità elettronica (CIE)
Carta nazionale dei servizi (CNS)
SPID Livello 2

Documenti

Normativa di riferimento

D.M. 185138 del 30 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 168 di data 20 luglio 2023 'Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione'. Aggiornamento della delibera della Giunta provinciale n. 1425 del 19 agosto 2016.

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Contatti

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 14:50

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