Descrizione
Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1899 di data 13 ottobre 2023 sono state approvate le disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai fini agronomici ai sensi dell'art. 6 del DM n. 185138 del 30 marzo 2023.
Vincoli
La distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli deve avvenire nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale del soggetto che effettua il riutilizzo.
Al momento del ritiro sotto controllo per uso agronomico, i sottoprodotti della vinificazione devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
- fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità.