Descrizione
La nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è obbligatoria per tutte le imprese che effettuano attività di:
- trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna collegata alle vie navigabili di altri Stati UE oppure
- operazioni di imballaggio, carico, riempimento o scarico, connesse a tali trasporti.
Sono escluse dall'obbligo di nomina:
- le imprese che svolgono attività di trasporto con mezzi di proprietà delle forze armate o di polizia o con mezzi di trasporto utilizzati sotto la responsabilità delle stesse;
- trasporto di merci pericolose per via navigabile interna non collegata alle vie navigabili di altri Stati UE;
- esclusione dal campo di applicazioni della disciplina: riguarda attività svolte da forze in servizio pubblico di Stato, trasporti
- effettua l’attività di trasporto in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3 della tabella di cui al punto 1.1.3.6 dell’Allegato A dell’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
- effettua l’attività di carico delle merci individuate come sopra in colli od alla rinfusa;
- effettua l’attività di carico di residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa individuati come sopra in cisterna.