Descrizione
Il tentativo è un passaggio obbligatorio e preventivo, da attivare prima dell’inizio di qualsiasi controversia agraria.
Le norme attualmente in vigore (art. 46 della legge n. 203 del 1982 e art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011) dispongono che il tentativo di conciliazione non possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale.
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sia o meno proponibile, deve accertare se sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, sia in ordine alla coincidenza dei soggetti partecipanti allo stesso con le parti del giudizio, sia in ordine all’identità delle domande ivi formulate con quelle successivamente proposte nel giudizio, dichiarandone, in difetto, l’improponibilità.
Vincoli
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione – che è condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria – è assolto con la mera richiesta di attivazione della procedura presso gli uffici competenti.
Il richiedente deve presenziare per lo meno alla prima seduta, salva la materiale impossibilità.
| La parte richiedente deve provvedere alla notifica della richiesta (con la documentazione eventualmente allegata) alla controparte. |
| Entrambe le parti della controversia hanno l'onere di avvisare il proprio rappresentante sindacale. |