Tasso fisso massimo - conversione da variabile a fisso

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Tasso fisso massimo applicabile alla rinegoziazione del mutuo casa agevolato a iniziativa del mutuatario mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso

Descrizione

L'articolo 38, comma 5ter della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 e l'articolo 45, comma 5 della legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 prevedono la possibilità per il mutuatario di richiedere all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso.

La legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21, all'articolo 38, comma 5ter stabilisce che la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale.

La Legge provinciale 12 settembre 2008 n.16, all'articolo 45, comma 5 stabilisce che la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale. Gli interventi sono determinati in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 15 per cento e limitatamente alla quota interessi a carico del beneficiario.

Vincoli

Il tasso di interesse fisso che va a sostituire il tasso variabile non può essere superiore al limite previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2606 del 30 ottobre 2009 modificata con la deliberazione Giunta Provinciale n. 669 del 5 aprile 2012.

Il tasso fisso limite è il seguente:

 

Rinegoziazione del mutuo a iniziativa del mutuatario 
mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso
TASSO FISSO MASSIMO applicabile
(Legge provinciale 21/1992 articolo 38 comma 5ter; Legge provinciale 16/2008 articolo 45 comma 5; deliberazione Giunta Provinciale 2606/2009 e 669/2012) 
 
  Tassi di ottobre 2025  
  Per mutui con durata residua fino a 15 anni  
  IRS 10Y – Lettera 
Al 22 settembre 2025 (1)
Spread massimo TASSO massimo  
  2,70 1,05 3,750%  
 
  Per mutui con durata residua oltre 15 anni  
  IRS 20Y – Lettera 
Al 22 settembre 2025 (1)
Spread massimo TASSO massimo  
  2,95 1,10 4,050%  
(1)  tasso rilevato su Il Sole - 24 Ore del 23 settembre 2025
     

La rinegoziazione del mutuo a iniziativa del mutuatario mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso è prevista da:

LP. 21/1992 art. 38 c. 5ter: tale norma si applica ai mutui LP. 21/1992, LP. 2/2009 art. 30 c. 4 (Risparmio casa), LP. 19/2009 art. 59 (Piano straordinario 2010), LP. 1/2014 art. 54 c. 1 (Piano casa 2015-2018)
LP. 16/2008 art. 45 c. 5: tale norma si applica ai mutui LP.20/2005 art. 58 (Piano straordinario 2006-2007), LP.23/2007 art. 53 (Piano straordinario 2008). 

         
PARAMETRO IRS: E’ quello individuato per i mutui a tasso fisso dalle convenzioni stipulate con le banche per la gestione dei mutui del Piano straordinario 2010 (Legge provinciale 19/2009 art. 59). Tali convenzioni stabiliscono che il parametro IRS è rilevato il giorno 20 del mese precedente quello di stipula del contratto di mutuo; qualora il giorno 20 coincida con un giorno festivo, il parametro IRS è rilevato il primo giorno lavorativo successivo.
         
SPREAD MASSIMO: è quello stabilito mediante scambio di corrispondenza tra la Provincia autonoma di Trento e le banche convenzionate, da ultimo definito con lettera prot. 503501 del 19/08/2020 e valido dal 1° settembre 2020.

A chi è rivolto

La legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21, articolo 38, comma 5ter si applica ai mutui casa che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21, dalla legge provinciale 28 marzo 2009 n. 2, articolo 30 comma 4 (Risparmio casa), dalla legge provinciale 28 dicembre 2009 n. 19, articolo 59 (Piano straordinario 2010) e dalla legge provinciale 22 aprile 2014 n.1, articolo 54, comma 1 (Piano casa 2015-2018).

La legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16, articolo 45, comma 5 si applica ai mutui casa che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20, articolo 58 (Piano straordinario 2006-2007) e dalla legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23, articolo 53 (Piano straordinario 2008).

Come fare

Il mutuatario che intende rinegoziare il mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso può rivolgersi direttamente alla banca mutuante.

Tempi e scadenze

Indicativamente è opportuno che la rinegoziazione del mutuo venga effettuata presso la banca entro il 31 marzo o il 30 settembre onde consentire alla banca e agli enti competenti un tempo sufficiente per la rendicontazione della rata semestrale in scadenza.

CONTATTI:

  • la banca mutuante di riferimento

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Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa

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Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/10/2025 12:16

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