Descrizione
Si tratta di un contributo mediante il quale donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste (di seguito denominate anche “destinatarie”) possono farsi temporaneamente sostituire nella propria attività lavorativa da una persona, per motivi legati a gravidanza, a maternità e a crescita dei figli. La sostituzione può avvenire per un massimo di 18 mesi, anche non continuativi. E’ ammessa la proroga o il rinnovo del progetto, ferma restando la durata massima di 18 mesi.
Agenzia del Lavoro concede un contributo fino a 25.000,00 euro per coprire parte dei costi della sostituzione temporanea. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la destinataria e il/la sostituto/a potrà essere di natura dipendente o, in alternativa, di natura autonoma, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso di sostituzione con incarico di natura autonoma, è richiesta la forma scritta dell’incarico a pena di decadenza.
Nel caso di imprenditrice, socia di società, partecipante all’impresa familiare, la sostituzione avviene esclusivamente mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato.
Il progetto può prevedere una sostituzione parziale che copra solo una parte delle attività della destinataria oppure una sostituzione totale della destinataria. In ogni caso il rapporto instaurato deve essere compatibile con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a. A partire dal compimento del terzo anno di vita del figlio, la sostituzione può essere soltanto parziale e non può superare le 30 ore settimanali.
Nel caso in cui il progetto preveda una sostituzione totale, è fatto divieto alla destinataria di essere presente presso la/le sede/sedi di lavoro dove si svolge l’attività per la quale è stata richiesta la sostituzione nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 15.00-17.00. Il divieto di compresenza tra sostituta/o e titolare non si applica nel primo mese di sostituzione.
Nel caso in cui il progetto preveda una sostituzione parziale, la destinataria potrà essere presente presso la/le sede/sedi di lavoro dove si svolge l’attività per la quale è stata richiesta la sostituzione, esclusivamente nella fascia oraria mattutina 10.00-12.00 oppure, in alternativa e a scelta della richiedente, nella fascia oraria pomeridiana 15.00-17.00. Tale scelta è esplicitata nell’istanza di contributo. Eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate per iscritto ad Agenzia del lavoro.
Non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.
Il contributo viene concesso solo in caso non sia stato attivato il bando nazionale previsto dall’art. 9 comma 3 della Legge n. 53/2000 ed è erogato a titolo di de minimis.
Vincoli
Requisiti della destinataria
- imprenditrici con sede legale o operativa in provincia di Trento, con meno di 10 dipendenti;
- lavoratrici autonome che operano in provincia di Trento, con meno di 10 dipendenti;
- socie di società con sede legale o operativa in provincia di Trento con meno di 10 dipendenti, con esclusione delle socie delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate;
- le familiari partecipanti all’impresa di cui all’articolo 230 bis c.c. con sede legale o operativa in provincia di Trento (in tal caso la sostituzione non può avvenire con i partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. o con gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del c.c.);
- le collaboratrici coordinate e continuative che operano in provincia di Trento.
Inoltre, devono essere iscritte da almeno sei mesi a un’assicurazione obbligatoria ai fini previdenziali e assistenziali ed avere una regolarità contributiva.
Per richiedere il contributo, la destinataria deve trovarsi in una di queste due situazioni:
- essere in gravidanza
- avere necessità conciliative della destinataria nei confronti dei figli nei loro primi 12 anni di vita e conviventi
Requisiti del/della sostituto/a
La persona individuata dalla destinataria deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- essere iscritta all’Ordine professionale o Collegio professionale richiesto per lo svolgimento dell’attività;
- avere il titolo formale che abiliti all’esercizio dell’attività;
- possedere un’esperienza derivante da almeno due anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in attività attinente o analoga alla sostituzione, esclusi i periodi di apprendistato o essere iscritti nel registro delle Co -Manager.
Per individuare il/la sostituto/a, la richiedente può indicare una persona di propria fiducia, oppure rivolgersi al Centro per l’Impiego di zona.