Sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e imprenditrici

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Sostegno alle lavoratrici autonome, imprenditrici e libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza, maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli entro i 12 anni.

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Descrizione

Si tratta di un contributo mediante il quale donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste (di seguito denominate anche “destinatarie”) possono farsi temporaneamente sostituire nella propria attività lavorativa da una persona, per motivi legati a gravidanza, a maternità e a crescita dei figli. La sostituzione può avvenire per un massimo di 18 mesi, anche non continuativi. E’ ammessa la proroga o il rinnovo del progetto, ferma restando la durata massima di 18 mesi.

Agenzia del Lavoro concede un contributo fino a 25.000,00 euro per coprire parte dei costi della sostituzione temporanea. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la destinataria e il/la sostituto/a potrà essere di natura dipendente o, in alternativa, di natura autonoma, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso di sostituzione con incarico di natura autonoma, è richiesta la forma scritta dell’incarico a pena di decadenza.

Nel caso di sostituzione di imprenditrice, socia di società, partecipante all’impresa familiare con incarico di natura autonoma, il/la sostituto/a deve avere una partita IVA con la medesima classificazione dell’attività economica, identificata dal codice ATECO, della destinataria dell’intervento.

Il rapporto instaurato deve essere compatibile con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a. 

E’ fatto divieto alla destinataria di svolgere attività lavorativa nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 15.00-17.00. Eventuali deroghe alle predette fasce orarie devono essere motivate e preventivamente autorizzate da Agenzia del lavoro. Il divieto non si applica nel primo mese di sostituzione.

Nel caso in cui il progetto prevede una sostituzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, è fatto divieto alla destinataria di svolgere attività lavorativa nella fascia oraria mattutina 10.00–12.00 oppure, in alternativa e a scelta della richiedente, nella fascia oraria pomeridiana 15.00–17.00. Tale scelta è esplicitata nell’istanza di contributo. Eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate per iscritto ad Agenzia del lavoro. Eventuali deroghe alle predette fasce orarie devono essere motivate e preventivamente autorizzate da Agenzia del lavoro. Il divieto non si applica nel primo mese di sostituzione.

Non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.

Il contributo viene concesso solo in caso non sia stato attivato il bando nazionale previsto dall’art. 9 comma 3 della Legge n. 53/2000 ed è erogato a titolo di de minimis.

Il contributo non è cumulabile con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali per il medesimo evento. Ai fini del presente intervento, non sono considerate agevolazioni i regimi previdenziali speciali o le agevolazioni contributive o fiscali all’assunzione.

Vincoli

Requisiti della destinataria

  • imprenditrici con sede legale o operativa in provincia di Trento, con meno di 10 dipendenti; 
  • lavoratrici autonome che operano in provincia di Trento, con meno di 10 dipendenti; 
  • socie di società con sede legale o operativa in provincia di Trento con meno di 10 dipendenti, con esclusione delle socie delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate; 
  • le familiari partecipanti all’impresa di cui all’articolo 230 bis c.c. con sede legale o operativa in provincia di Trento (in tal caso la sostituzione non può avvenire con i partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. o con gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del c.c.); 
  •  le collaboratrici coordinate e continuative che operano in provincia di Trento.

Inoltre, devono essere iscritte da almeno sei mesi a un’assicurazione obbligatoria ai fini previdenziali e assistenziali ed avere una regolarità contributiva.

Per richiedere il contributo, la destinataria deve trovarsi in una di queste due situazioni:

  • essere in gravidanza
  • avere necessità conciliative della destinataria nei confronti dei figli nei loro primi 12 anni di vita e conviventi

Requisiti del/della sostituto/a

La persona individuata dalla destinataria deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere iscritta all’Ordine professionale o Collegio professionale richiesto per lo svolgimento dell’attività; 
  • avere il titolo formale che abiliti all’esercizio dell’attività; 
  • possedere un’esperienza derivante da almeno due anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in attività attinente o analoga alla sostituzione, esclusi i periodi di apprendistato o essere iscritti nel registro delle Co -Manager.

Per individuare il/la sostituto/a, la richiedente può indicare una persona di propria fiducia, oppure rivolgersi al Centro per l’Impiego di zona.

A chi è rivolto

Donne lavoratrici autonome, imprenditrici e libere professioniste.

Come fare

Per presentare domanda di contributo si deve:

  1. compilare la modulistica disponibile di seguito: domanda di contributo e programma operativo
  2. inviare la sopracitata modulistica, corredata da documento di riconoscimento valido, via email PEC a: amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it   

La domanda, unitamente al programma operativo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall’inizio della sostituzione o dal rinnovo o dalla proroga e comunque non può essere presentata prima dei 90 giorni antecedenti l’inizio della sostituzione.

Importante:

Per le lavoratrici alle quali è stato concesso, con provvedimento amministrativo adottato nel 2025, il contributo previsto dall’intervento 2.2.4 del Documento degli interventi di politica del lavoro per la XVI legislatura, per un periodo inferiore a 18 mesi, è possibile accedere all’intervento previsto dal presente avviso per il periodo residuo, fino a concorrenza della durata massima di 18 mesi.

Per le sostituzioni iniziate nel 2025, la domanda, unitamente al programma operativo o alla relazione, se il progetto è già concluso, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2026.

Tempi e scadenze

-

Costi

Marca da bollo
16.00 €

Documenti

Normativa di riferimento

Modifica della deliberazione n. 2037 di data 19 dicembre 2025 avente ad oggetto: "Approvazione dell''Avviso avente ad oggetto "Criteri per l''attuazione del sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici" - in attuazione dell''art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2025)"

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Ulteriori informazioni

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Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 18:17

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