Descrizione
Si tratta di un sostegno economico aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali la cassa integrazione guadagni o gli assegni ordinari dei fondi di solidarietà, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro.
Per l'attuazione di questo intervento - la quale avviene con deliberazione della Giunta provinciale, su parere del Consiglio di amministrazione di Agenzia del Lavoro - viene approvato periodicamente apposito Avviso che specifica gli importi, i termini e le modalità di presentazione della domanda.
L’importo orario dell’indennità non può comunque essere superiore a 2,00 euro lordi.
Vincoli
L’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti:
- aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento alla data di approvazione dell’Avviso e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia beneficiario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa;
- l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 200 ore di sospensione effettuate nel periodo di riferimento dell’Avviso; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno;
- aver beneficiato, per le sospensioni di cui al punto precedente, della cassa integrazione o dell’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Ricorda!
Nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell’anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.
Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.
Si precisa, altresì, che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell’ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito nel periodo per il quale l’integrazione è richiesta.