Sostegno economico ai padri che richiedono il congedo parentale in alternativa alla madre lavoratrice per la cura dei figli.
L’ammontare del sostegno
I papà che utilizzano il congedo parentale in alternativa alla madre possono usufruire di un sostegno economico ogni 7 giorni continuativi di congedo parentale indennizzabile fruito, per la durata massima di 3 mesi.
La misura del sostegno è pari alla differenza tra il trattamento economico beneficiato per il congedo parentale e l’80% delle retribuzione di riferimento, nel limite massimo di euro 312,50 ogni 7 giorni continuativi di congedo parentale fruito.
I periodi di congedo parentale inferiori a 7 giorni non danno diritto al sostegno economico.
Esempio:
- in caso di fruizione di 9 giorni consecutivi di congedo, il contributo è riconosciuto per 7 giorni
- in caso di fruizione di 25 giorni consecutivi di congedo, il contributo è riconosciuto per 21 giorni
Il sostegno economico non è riconosciuto in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale.
L’indennità non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali, contrattuali o con analoghi benefici erogati da enti bilaterali o fondi bilaterali.
Requisiti del padre
Padri con impegni di cura e di assistenza nei confronti dei figli, i quali devono essere:
- occupati come lavoratori autonomi o con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato o pubblico;
- il primo giorno di congedo oggetto dell’indennità prevista dal presente avviso, residenti in provincia di Trento o occupati in un’unità produttiva localizzata in provincia di Trento.
Requisiti della madre lavoratrice
- essere, il primo giorno di congedo parentale per il quale è fatta richiesta di contributo, residente in provincia di Trento o occupata in unità produttiva localizzata in provincia di Trento;
- essere per l’intero periodo di congedo parentale per il quale è fatta richiesta di sostegno, occupata come lavoratrice autonoma (nel caso in cui tale attività di lavoro autonomo sia attività agricola, il sostegno è riconosciuto se la madre è iscritta alla relativa gestione INPS.)o con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato o pubblico;
Il sostegno economico non è concesso nel caso in cui la mamma lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato sia assente dal lavoro per astensione anticipata obbligatoria, per astensione obbligatoria o per congedo parentale, anche per figli diversi da quello per il quale il padre ha presentato istanza.
Per il figlio per il quale è richiesto il congedo parentale, i genitori possono contestualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 104/92.