Locazione di alloggio a canone sostenibile

Locazione di un alloggio, di proprietà o in disponibilità di ITEA S.p.A., a un canone sostenibile a nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà economica e di disagio abitativo.

Periodo di presentazione delle domande per l'anno 2022 sarà stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

Descrizione

Cos'è

La locazione di alloggi a “canone sostenibile” è un intervento pubblico volto a consentire ai nuclei familiari di disporre di una casa di abitazione qualora si trovino in una condizione di difficoltà economica e di disagio abitativo e siano in possesso dei requisiti di legge. 

Può essere presentata una sola domanda su tutto il territorio provinciale direttamente all'Ente locale ove si vorrebbe in locazione un alloggio. 

La domanda ha validità per una sola graduatoria e in caso di mancata assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile la stessa può essere ripresentata. 

Le Comunità di Valle e il Territorio Val d’Adige (Comune di Trento) approvano le  graduatorie e propongono al richiedente utilmente collocato nelle stesse un alloggio sulla base dell'effettiva disponibilità delle unità abitative da locare a canone sostenibile sul territorio di competenza. 

Se l’alloggio è accettato il richiedente stipula con ITEA S.p.A. il relativo contratto di locazione.

A chi si rivolge

Per ottenere l’agevolazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n.15:

  • cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno e in costanza di lavoro o del permesso di soggiorno iscritti alle liste del Centro per l'impiego;
  • residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;
  • appartenenza ad un nucleo familiare in possesso di un indicatore ICEF non superiore a 0,23 punti, tale indice può essere aumentato o diminuito di 0,02 punti a discrezione di ciascun Ente locale;
  • assenza di titolarità, da parte del nucleo familiare nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato. L'alloggio è adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità. Non si considerano gli alloggi il cui titolo di disponibilità sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare;
  • assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  • assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

Le seguenti categorie di soggetti possono presentare domanda di locazione alloggio anche in difetto dei requisiti come sotto descritto:

  • il soggetto nel cui nucleo familiare è presente un componente con invalidità pari al 100 per cento, che necessita di cure continuative e specialistiche. La domanda è presentata presso l'Ente locale sul cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio in proprietà, usufrutto o abitazione
  • i “soggetti deboli” con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, possono presentare domanda di locazione ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa.

E’ possibile presentare la domanda in nome e per conto di un nucleo familiare diverso da quello di appartenenza nei seguenti casi:

  • uno o entrambi i genitori residenti in un comune della provincia di Trento intendono costituire un nucleo familiare autonomo con i propri figli
  • il servizio sociale territorialmente competente ha accertato l'esistenza di un bisogno il cui soddisfacimento presuppone la costituzione di un nucleo familiare diversamente formato
  • il richiedente ha l'obbligo di allontanarsi dalla propria residenza a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha assegnato la casa di abitazione al coniuge o al convivente more uxorio.
La domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone sostenibile è presentata all’Ente locale ove si vorrebbe in locazione un alloggio:

Comunità territoriale della Val di Fiemme

Comunità di Primiero

Comunità Valsugana e Tesino

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Comunità della Val di Cembra

Comunità della Val di Non

Comunità della Valle di Sole

Comunità delle Giudicarie

Comunità Alto Garda e Ledro

Comunità della Vallagarina

Comun General de FasciaMagnifica

Comunità degli Altipiani Cimbri

Comunità Rotaliana-Königsberg

Comunità della Paganella

Comune di Trento e Territorio della Val d'Adige

Comunità della Valle dei Laghi

Prima di presentare la domanda è necessario acquisire l’attestazione ICEF relativa alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare.

Per ottenere l’attestazione ICEF il cittadino deve rivolgersi, previo appuntamento telefonico, ad uno degli sportelli dei soggetti accreditati (patronati, Caf, sindacati). 

La dichiarazione ICEF è gratuita.

Documenti

L.P. 7 novembre 2005, n. 15

L.P. 13 novembre 1992, n. 21

Anno di pubblicazione

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