Descrizione
Cos'è
La locazione di alloggi a “canone moderato” è un intervento pubblico volto a sostenere i nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge.
Il canone moderato è pari al canone di mercato ridotto del 30%.
Il canone di mercato a metro quadro è determinato con riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di specifiche indagini di mercato.
Sulla base dell'effettiva disponibilità degli alloggi da locare a canone moderato sul territorio di competenza le Comunità di Valle e il Territorio Val d’Adige (Comune di Trento) pubblicano i bandi per la presentazione delle domande.
Possono essere presentate più domande su tutto il territorio provinciale e in caso di mancata assegnazione di un alloggio la domanda può essere ripresentata.
Gli Enti locali approvano le graduatorie e propongono al richiedente utilmente collocato nelle stesse la locazione di un alloggio a canone moderato. Se l’alloggio è accettato il richiedente stipula con i soggetti individuati dalla legge (ITEA S.p.A., imprese convenzionate o altri soggetti) il relativo contratto di locazione.
A chi si rivolge
Per ottenere l’agevolazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n.15:
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno e in costanza di lavoro o del permesso di soggiorno iscritti alle liste del Centro per l'impiego;
- residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;
- appartenenza ad un nucleo familiare in possesso di un indicatore ICEF superiore a 0,18 e non superiore a 0,39, tale indice può essere aumentato o diminuito di 0,02 punti a discrezione di ciascun Ente locale;
- assenza di titolarità, da parte del nucleo familiare nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato. L'alloggio è adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità. Non si considerano gli alloggi il cui titolo di disponibilità sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare;
- assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.
Bandi attivi
Documenti