I beneficiari degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria del settore vitivinicolo, tra cui:
a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a);
d) le cooperative agricole e di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi che risultino iscritti nel Registro delle cooperative della provincia di Trento, le associazioni agrarie purché legalmente costituite;
e) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia.
Sono escluse:
1. le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
2. le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 33 (63) degli Orientamenti;
3. le imprese che hanno ricevuto l’ingiunzione all’estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari ai sensi dell’art. 55 bis della Lp 4/2003 e non hanno ottemperato all’estirpo, con riferimento alla consistenza dei terreni dichiarati nel fascicolo aziendale. In caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore è disposta la sospensione dell’erogazione dell’aiuto (liquidazione) fino all’avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Dopo 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, il contributo decade;
4. le imprese che utilizzino autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate dal Ministero;
5. le grandi imprese, come definite nel capitolo 2.4, paragrafo 36 degli Orientamenti. Sono considerate grandi imprese quelle che non rientrano nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. Un'impresa è definita "grande" se supera i limiti dimensionali delle PMI, ovvero se supera i limiti dimensionali previsti per le medie imprese, impiegando 250 o più persone e registrando un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
6. le aziende che hanno già presentato, per le medesime superfici, una domanda di pagamento per l’intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui art. 46 Lp 4/2003, nell’ambito delle tre annualità precedenti, qualora tali superfici a seguito di istruttoria, siano risultate non ammissibili.