È ora possibile procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire. Si ricorda, per chi non avesse ancora adempiuto, l'obbligo di presentare comunicazione preventiva di estirpo (modello 2).
Descrizione
L’aiuto viene erogato con fondi provinciali ai sensi dell’art. 46 della Lp 4/2003 e persegue l’obiettivo di migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione nel settore vitivinicolo.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammesse per il presente aiuto sono:
A. riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso o altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale.
B. ristrutturazione che consiste:
B1. nella diversa collocazione di un vigneto con reimpianto in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche, pedologiche ed economiche;
B2. nel reimpianto del vigneto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d’impianto. In questo caso l’aumento dei ceppi per ettaro deve essere almeno del 20%;
B3. a partire dalla campagna 2025/2026, per i vigneti con varietà autoctone quali Nosiola o Groppello,le limitazioni di cui ai precedenti punti “B1” e “B2” non sono applicate. L’aiuto per questa tipologia di azione “B3” è concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come integrato dal Regolamento (UE) della Commissione europea n. 2021/3118.
Risorse stanziate per la campagna 2025/2026: Euro 1.200.000
Per gli interventi, non vengono individuati criteri di priorità. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti a finanziare tutte le domande, si procederà ad una riduzione proporzionale al fine di finanziare tutte le domande presentate.
Qualora non venisse realizzata sull'intera superficie richiesta l'intervento oggetto della domanda di aiuto, i beneficiari sono soggetti a sanzione (paragrafo 12 del bando).
La concessione del contributo comporta inoltre l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso dell’impianto di vigneto per almeno 10 anni ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della L.p. 4/2003. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.
I beneficiari degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria del settore vitivinicolo, tra cui:
a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a);
d) le cooperative agricole e di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi che risultino iscritti nel Registro delle cooperative della provincia di Trento, le associazioni agrarie purché legalmente costituite;
e) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia.
Sono escluse dagli aiuti di cui al presente provvedimento:
1. le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
2. le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 33 (63) degli Orientamenti;
3. le imprese che hanno ricevuto l’ingiunzione all’estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari ai sensi dell’art. 55 bis della Lp 4/2003 e non hanno ottemperato al pagamento della sanzione e all’estirpo, con riferimento alla consistenza dei terreni dichiarati nel fascicolo aziendale. In caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore è disposta la sospensione dell’erogazione dell’aiuto fino all’avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Dopo 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, il contributo decade;
4. le imprese che utilizzino autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9 o per nuovi impianti rilasciate dal Ministero;
5. le grandi imprese, come definite nel capitolo 2.4, paragrafo 36 degli Orientamenti.
Come fare
La presentazione della domanda avviene tramite la procedura informatica predisposta su SRTrento. Per tale azione, l'aspirante beneficiario può conferire mandato ad un CAA.
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente e dovrà contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti in fase di compilazione.
Per maggiori informazioni consultare il manuale elaborato per supportare il beneficiario nella compilazione delle diverse sezioni della domanda:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis».
Obbligatoriamente per gli interventi con estirpo (senza utilizzo di autorizzazione)
Planimetria con delimitazione del vigneto oggetto dell’intervento su ortofoto con reticolo catastale.
dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
Le aziende finanziabili riceveranno tramite pec comunicazione di ammissibilità e istruzioni per presentare domanda di pagamento sul portale SRTrento. In particolare verrà richiesto di allegare la seguente documentazione:
fotografie scattate durante le operazioni preparatorie dell’impianto;
fotografie georeferenziate rappresentative della superficie vitata oggetto dell’intervento;
planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale) della superficie oggetto della verifica finale, se non già allegate alla domanda di sostegno o oggetto di modifica rispetto alla situazione inizialmente prevista;
certificazione sanitaria delle barbatelle acquistate;
prospetto consuntivo delle opere realizzate;
nel caso in cui l’intervento preveda analisi del terreno, documento probatorio le stesse;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973.
Prima della liquidazione finale, la Struttura competente provvederà a sottoporre a controllo a campione almeno il 20% delle aziende agricole beneficiarie del contributo, controllando che gli impianti siano stati realizzati secondo le disposizioni della Delibera della Giunta provinciale n. 919 di data 27 giugno 2025.
Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell’intervento realizzato rispetto a quanto previsto in domanda. Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto etc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all’aiuto.
Modifica della Delibera della Giunta provinciale n. 1579 di data 4 ottobre 2024 'Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per investimenti relativi alla ristrutturazione e riconversione vigneti, art. 46 'Agevolazione per le produzioni vegetali' della Legge provinciale n.4/2003' e apertura termini Campagna 2025/2026.
LP 4/2003 - art.46 'Agevolazione per le produzioni vegetali'- Deliberazione della Giunta provinciale n. 919 di data 27 giugno 2025, esito dei controlli ex-ante per la Ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2025-2026.