Ripristino del Libro Fondiario

  • Attivo

Il ripristino del Libro Fondiario è regolato dalla L.R. 1 agosto 1985 n. 3 e successive modifiche.Si procede al ripristino del Libro Fondiario per sopravvenuta grave discordanza fra lo stato tavolare e catastale e quello di fatto.

Descrizione

Ripristino ordinario

Il ripristino del Libro Fondiario si rende necessario quando la situazione che risulta dagli atti del Tavolare e/o dalla mappa del Catasto non corrisponde più con quella che corrisponde con quella che esiste sul territorio. Tale discordanza può nascere ad esempio a causa di eventi bellici o naturali (quali alluvioni o frane), dopo i quali la ricostruzione degli edifici non è avvenuta sulle fondamenta di quelli distrutti. Queste situazioni possono essere risolte con la procedura di ripristino del Libro Fondiario, in base all'accordo di tutte le parti in causa.

Il ripristino avviene d'ufficio e la decisione sulla necessità di avviare la procedura spetta alla Giunta provinciale che, sentiti il Comune interessato e i Servizi Libro fondiario e Catasto, fissa la data d'inizio dei lavori e nomina l'apposita Commissione. Sentite tutte le parti in causa, la Commissione predispone un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e da almeno un fiduciario (persona residente nel Comune interessato e che è a conoscenza della situazione locale).

L'intervento di ripristino può interessare un intero Comune catastale o solo parte di esso. La sede della Commissione è presso il Comune i cui territori sono interessati dal ripristino.

Il verbale contiene il risultato dei rilievi catasto-tavolari effettuati durante la procedura e viene sottoscritto per accettazione da tutte le parti interessate e dal fiduciario. Sulla base dei verbali, vengono predisposte le nuove Partite Tavolari e il progetto del nuovo Libro Fondiario. I verbali e le mappe catastali sono visionabili presso la sede della Commissione per un periodo di almeno 30 giorni durante il quale si possono presentare osservazioni al Commissario.

Terminato il progetto del nuovo Libro Fondiario, il Commissario invia tutti gli atti alla Commissione Regionale di Revisione dei Libri Fondiari costituita presso la Corte di Appello di Trento che effettua un controllo per verificare che tutta la procedura sia stata effettuata in conformità alla legge.

La Corte d'Appello di Trento provvederà mediante editto alla dichiarazione di apertura del nuovo Libro fondiario ed all'avviamento della procedura di rettifica con l'apertura del nuovo Libro fondiario mentre quello già esistente verrà posto fuori uso.

Ripristino ex art. 1-bis

L’art. 1 bis della Legge Regionale n. 3/1985 ha previsto una particolare procedura di ripristino nel caso di errori errori conclamati sia tavolari che catastali, che hanno indotto a loro volta in errore le parti interessate, anche ad esempio nell'individuazione dell'oggetto di atti dispositivi.

Si tratta di una procedura più semplice e celere rispetto a quella ordinaria. Tale procedura è attivata su segnalazione dell’ufficio del catasto o del libro fondiario alla Commissione appositamente nominata dalla Giunta Provinciale, la quale verifica i presupposti di legge, assume d’ufficio la documentazione depositata presso il catasto e il libro fondiario e acquisisce gli elaborati tecnici necessari. Vengono quindi convocati tutti i titolari dei diritti reali e coloro che risultano interessati in base alle iscrizioni del libro fondiario e redatto apposito verbale, sottoscritto da tutte le parti in causa, che costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali. Tutti gli atti sono trasmessi alla commissione di revisione istituita presso la Corte d’Appello di Trento che verifica la conformità della procedura alle norme di legge e in caso di esito positivo, gli atti vengono trasmessi mediante apposita istanza all’ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.

La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare a tutte le parti.

Come fare

Ai fini della procedura ex art. 1-bis il procedimento può iniziare su segnalazione di parte che deve pervenire presso gli Uffici del Libro Fondiario o del Catasto competenti per territorio.

Costi

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Documenti

Normativa di riferimento

Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario (B.U. 6 agosto 1985, n. 35)

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Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 17:30

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