Descrizione
L'ingresso regolare del lavoratore o della lavoratrice straniera nel territorio dello Stato italiano per svolgere attività di lavoro subordinato, è condizionato all'approvazione di un decreto governativo di programmazione annuale, c.d. Decreto Flussi, che fissa le quote di ingresso per lavoro, alla contestuale richiesta di nulla-osta al lavoro, da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante.
Il nulla-osta al lavoro subordinato è l'atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (Servizio Lavoro) autorizza, il datore di lavoro che ne fa richiesta, ad assumere un/a lavoratore/trice straniero/a residente all'estero. Tale autorizzazione è necessaria per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro a favore del cittadino o della cittadina straniera.
Il nulla-osta al lavoro subordinato anche stagionale, trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (in PAT Servizio Lavoro), deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione.
Nel Decreto Flussi vengono previste quote di ingresso distinte per:
- lavoratori/lavoratrici stagionali nei settori dell’agricoltura e del turistico-alberghiero;
- lavoratori/lavoratrici autonome;
- lavoratori/lavoratrici subordinate non stagionali nei settori produttivi indicati nel decreto flussi.
La Provincia Autonoma di Trento, sentite le associazioni datoriali di categoria, la cooperazione e i sindacati, ha espresso al Ministero del lavoro e politiche sociali il fabbisogno di lavoratori non comunitari per le annualità 2024 e 2025.
Per conoscere il fabbisogno di manodopera non comunitaria della PAT entra nella scheda dedicata.
Il decreto flussi 2023-2025 è consultabile al seguente link del Ministero.
Vincoli
Si precisa che la marca da bollo utilizzata per la domanda di nulla osta, da inserire in ogni caso sul portale ministeriale, non deve essere consegnata al momento del rilascio del nulla osta presso il Cinformi, ma deve essere conservata. Risulta infatti onere di colui che presenta la domanda la conservazione della marca da bollo per eventuali futuri controlli ad opera dell'Agenzia delle Entrate.