Descrizione
Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo (non membro dell’Unione europea) anche di un attestato di conducente.
L’attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. E' rilasciato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (in Provincia di Trento dal Servizio Lavoro) in relazione alla sede legale del datore di lavoro o alla sede operativa presso la quale il conducente interessato è stabilmente assegnato o messo a disposizione. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo l’ufficio competente al rilascio dell’attestato è individuato in relazione alla sede operativa dell’impresa utilizzatrice.
L’attestato di conducente è nominativo ed è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. E' redatto in triplice copia:
- una copia conforme rimane presso la sede legale dell’impresa, ovvero presso la sede operativa dell'impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l’attestato rimane presso la sede operativa dell’impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;
- una copia è consegnata, da parte del datore di lavoro, al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
- una copia rimane presso l'Ispettorato del lavoro (in PAT Servizio Lavoro) che ha rilasciato l’attestato.
L’attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
Vincoli
Il datore di lavoro è tenuto all’immediata restituzione delle due copie dell’attestato in suo possesso:
- in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro);
- alla scadenza del periodo di validità.