Descrizione
Gli operatori professionali che intendono esportare vegetali o prodotti vegetali in un Paese non appartenente alla Comunità Europea devono richiedere l’emissione di un certificato di esportazione che accompagni la merce. Tale documento attesta l’esenzione della merce dagli organismi nocivi da quarantena specificati nella legislazione del Paese di destino, come previsto dalla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). Per poter emettere il certificato è necessario che un Ispettore fitosanitario esegua un controllo della merce stessa e, qualora sia richiesto dal Paese importatore, effettui un eventuale campionamento per l'esecuzione di analisi di laboratorio.
La Ditta (OP) interessata ad esportare vegetali o prodotti vegetali deve:
- essere iscritta al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP);
- avere sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinato all’esportazione;
- assicurarsi che esso rispetti le prescrizioni fitosanitarie per l’importazione nel paese destinatario;
- disporre di adeguate strutture che consentano un’agevole identificazione ed ispezione dei materiali da esportare;
- fornire al Servizio fitosanitario competente, qualora richieste, le informazioni relative ai requisiti fitosanitari richiesti dai Paesi Terzi di destinazione in una delle lingue ufficiali dell’UE. Dette informazioni sono evidenziate sul “permesso d’importazione” (cosiddetto “Import Permit”) che il Paese d’Importazione rilascia per autorizzare l’introduzione della merce nei suoi confini evitandone così il respingimento.
Il Certificato fitosanitario vale 14 giorni dalla sua data di rilascio (calcolati dalla data del rilascio del certificato rispetto alla data di emissione del modello di esportazione da parte della dogana di uscita) e possono avere un formato cartaceo oppure elettronico (e-phyto) in base agli accordi intercorsi fra i Paesi. Il certificato fitosanitario per la riesportazione deve essere richiesto quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto precedentemente introdotto nel territorio dell'Unione da un Paese Terzo di cui è originario necessita di essere spostato verso un altro Paese Terzo.
Il certificato fitosanitario per la riesportazione non è emesso se non è corredato dal certificato fitosanitario per l'esportazione originale o di una sua copia certificata.
Il certificato di pre-esportazione serve per lo scambio di informazioni tra paesi membri della UE. Viene rilasciato dal paese in cui le piante i prodotti vegetali ed altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati ed attesta al paese UE di destinazione che essi possiedono uno o più requisiti utili ad inquadrarne lo stato fitosanitario.
Vincoli
Ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. n.19 del 2 febbraio 2021, per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e pre-esportazione, è necessario effettuare il pagamento dei diritti obbligatori, individuati al suo All. III – Sezione II.
L’importo del rilascio del certificato fitosanitario è pari a 31,5 Euro, di cui:
a) 7 Euro per i controlli documentali per spedizione
b) 7 Euro per i controlli di identità per spedizione
c) 17,5 Euro per i controlli fitosanitari (relativi ad una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile.
Qualora la spedizione sia omogenea e composta da più camion, vagone o container, destinati allo stesso importatore, per ciascuna ulteriore quantità di merce equivalente si applicherà, oltre al prezzo del singolo certificato, un’aggiunta di 10 Euro per ogni camion, vagone o container ulteriore.
La tariffa massima applicabile per il rilascio di un certificato fitosanitario è 140 Euro.
Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a
100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione sarà invece di Euro 10.
Il pagamento va obbligatoriamente eseguito sulla piattaforma PagoPA a seguito del ricevimento dell’avviso di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.