Descrizione
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 106, comma 1 e 2) stabilisce che è facoltà degli enti pubblici territoriali concedere a singoli richiedenti l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, purché tale utilizzo sia compatibile con la destinazione culturale del bene.
Per l’utilizzo di questi beni il concessionario è tenuto al versamento di un canone e al versamento di una somma quale deposito cauzionale. Qualora il concessionario sia un soggetto pubblico e l’uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta. Nell’atto di concessione, sottoscritto dal concedente e dal concessionario, vengono indicati il periodo per il quale il bene viene concesso, l’ammontare del canone, l’utilizzo per il quale viene messo a disposizione e tutte le condizioni ritenute necessarie per la tutela del bene stesso.