Descrizione
Il nostro ordinamento ha sempre tutelato l’integrità psico-fisica del lavoratore/della lavoratrice minore, attraverso una normativa protettiva speciale proprio per la peculiare esigenza di tutela di tale categoria di lavoratori/lavoratrici. In particolare, la legge pone il divieto di adibire gli/le adolescenti a una serie di lavorazioni, processi e mansioni elencate nell'Allegato I della L. 17 ottobre 1967, n. 977 (art. 6, L. n. 977/1967; ML circ. n. 1/2000). Si tratta di attività che si concretizzano nello svolgimento di mansioni che comportano l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nonché processi e lavori pericolosi o pesanti. La violazione di tale divieto è punita con l'arresto fino a 6 mesi.
È possibile derogare a tale divieto, con preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (in PAT Servizio Lavoro), solo in caso tali attività siano indispensabili per motivi didattici o di formazione professionale. In ogni caso, prima di occupare i/le minori, il datore/la datrice di lavoro è tenuto a effettuare la visita medica d'idoneità secondo gli obblighi di sorveglianza sanitaria e un'opportuna valutazione dei rischi specifici.
Inoltre, il Legislatore ha fissato precisi vincoli in caso di svolgimento di attività che comportano il trasporto e il sollevamento di pesi e di esposizione media giornaliera a rumore superiore a 80 decibel LEP-d. Nel primo caso, tali vincoli riguardano sia l'entità dei carichi sia la durata della prestazione che non può superare le 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto, mentre per quanto riguarda l'esposizione al rumore, il datore/la datrice di lavoro è tenuto a fornire i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. Si aggiunge che gli/le adolescenti non possono essere adibiti/e a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, qualora questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro.
Deroghe al divieto di adibizione a mansioni pericolose
Qualora l'adibizione a mansioni insalubri/pericolose sia finalizzata a indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, il divieto di occupare gli/le adolescenti in tali attività può essere oggetto di deroga previa autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del Lavoro (in PAT Servizio Lavoro) e parere favorevole dell'ASL competente sul territorio. Nello specifico, in caso di deroga, l'attività può essere svolta dagli/dalle adolescenti esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla formazione svolta in aula, in laboratorio o in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore/della datrice di lavoro. Inoltre, deve essere assicurata un'idonea sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e l'attività deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute.
L'attività di formazione pratica continua svolta dagli/dalle adolescenti occupati con rapporto di apprendistato rientra nel campo d'applicazione di tale deroga e, qualora riguardi mansioni riconducibili nei lavori vietati, deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Si precisa che per questa fattispecie, con la locuzione "tempo strettamente necessario" si intende il periodo, in termini di mesi o anni, necessario al raggiungimento della qualificazione professionale previsto dalla normativa di riferimento o dalla contrattazione.
Infine, si aggiunge che poiché l'autorizzazione riguarda l'attività di formazione e va, quindi, richiesta per specifiche qualifiche, non deve essere ripetuta per ogni singola assunzione di minore.