Descrizione
L’art. 93 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli per poter circolare sono soggetti a una doppia registrazione presso:
1. l’Archivio Nazionale Veicoli istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per Il rilascio dei documenti di circolazione e cioè di carta di circolazione e targa di immatricolazione.
2. il Registro PRA per quanto concerne la registrazione degli atti relativi alla proprietà, all'usufrutto e al leasing del veicolo.
Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giuridica dei veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costituisce il Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo (DU).
Da tale data, per tutti i veicoli iscritti (o che devono iscriversi) al PRA non viene più rilasciato il certificato di proprietà (sono esclusi dal DU i ciclomotori, le macchine agricole ed operatrici e i rimorchi di massa complessiva inferiore a kg. 3500).
Le nuove procedure prevedono l'emissione di una ricevuta contenente tutti i dati della carta di circolazione "non valida per la circolazione", stampata su carta bianca formato A4, propedeutica alla stampa del DU definitivo. La procedura si completa con il rilascio del Documento Unico (DU), che è costituito dalla carta di circolazione nella quale vengono annotati i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi soggetti ad iscrizione nel PRA, dati che sono riportati in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina il numero di repertorio progressivo PRA, la data e il tipo di atto per la proprietà, l'eventuale sussistenza di vincoli o di gravami sul veicolo, il numero dei fogli che compongono il DU.
Per il rilascio del DU definitivo occorre rivolgersi agli STA pubblici e privati (agenzie di pratiche automobilistiche, ACI o PRA); attualmente la Motorizzazione può rilasciare il DU definitivo solo in caso di rettifica dei dati tecnici su un precedente DU.
Di seguito viene descritta la procedura per l’immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose ad uso di terzi di qualunque massa complessiva oppure muniti di licenza per il trasporto di cose in conto proprio cioè di massa complessiva superiore a kg. 6.000 (autocarri/trattori stradale, rimorchio o semirimorchio).
I presupposti per il rilascio della carta di circolazione sono:
per gli autoveicoli ad uso uso proprio:
- Licenza di trasporto merci in conto proprio che viene accordata per ciascun veicolo a motore di massa complessiva superiore a kg. 6.000 e vale anche per i rimorchi e i semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa.
per i veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi (sia motrici che rimorchi):
- Iscrizione idonea e regolare all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi e/o nel REN
- Idoneità finanziaria sufficiente e in corso di validità.
- Regolarità nel pagamento della quota annuale di iscrizione nell’Albo Autotrasportatori
Nel caso specifico, a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della targa anteriore e/o posteriore, l'interessato dopo aver presentato denuncia, entro 48h ad un organo di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc. che ne rilascia ricevuta), deve richiedere la reimmatricolazione presso la Motorizzazione Civile. Trascorsi quindici giorni dalla data di presentazione della denuncia senza che le targhe siano state rinvenute, l'interessato deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo e il relativo rinnovo di iscrizione al PRA.
La reimmatricolazione è dovuta anche in caso di deterioramento delle targhe e comporta il rilascio di nuove targhe e di una ricevuta propedeutica al DU.
Il DU verrà rilasciato con procedura analoga a quanto descritto per la prima immatricolazione dei veicoli, ma con diversa documentazione richiesta, come specificato nel paragrafo seguente.