Reddito di qualificazione professionale - Int. 4.1bis

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Sostegno economico ai disoccupati per frequentare un corso di formazione professionalizzante non incluso nell’offerta di Agenzia del Lavoro, in linea con la profilazione del Centro per l’impiego. Intervento 4.1bis del Documento di politica del lavoro.

Descrizione

Sostegno economico ai disoccupati per la frequenza di un corso di formazione professionalizzante.

Il reddito di qualificazione è riconosciuto qualora sia apprezzabile e riconoscibile un fabbisogno formativo che non trova riscontro adeguato nelle offerte formative di Agenzia del Lavoro. 

Il percorso scelto deve essere coerente con un fabbisogno formativo relativo al profilo professionale definito nel Patto di servizio personalizzato stipulato presso il Centro per l’impiego, emerso a seguito di profilazione dell’utente. 

Ammontare del reddito

Il reddito di qualificazione è concesso nei limiti del costo sostenuto per la sola quota di iscrizione/frequenza al corso ed entro l’importo massimo di 4.000,00 €. 

L’ammontare di reddito accordabile dipende dalla durata oraria del corso nel seguente modo:

  • corsi fino a 60 ore: massimo Euro 700,00;
  • corsi da 61 a 120 ore: massimo Euro 1.400,00;
  • corsi da 121 a 180 ore: massimo Euro 2.000,00;
  • corsi da 181 a 240 ore: massimo Euro 2.700,00;
  • corsi da 241 a 300 ore: massimo Euro 3.400,00;
  • corsi da 301 ore e oltre: massimo Euro 4.000,00.

Indipendentemente dalla durata oraria, per i soli corsi per il conseguimento delle patenti di guida di categoria C, D ed E, il massimale è di Euro 700,00, mentre per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente CQC, il massimale è di Euro 2.000,00.

Il reddito di qualificazione rientra nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e quindi ricade nel campo di applicazione della tassazione IRPEF.

Vincoli

Il reddito è erogabile subordinatamente al raggiungimento della frequenza minima dell’70% del monte ore previsto. Per i corsi finalizzati al rilascio di patenti, patentini, abilitazioni o licenze, il reddito di qualificazione è riconosciuto solo al conseguimento di tali patenti, patentini, abilitazioni o licenze. 

Negli altri casi, il reddito di qualificazione è riconosciuto solo a fronte del rilascio da parte dell’Ente formativo di un documento di certificazione delle competenze acquisite o documento di messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti. 

I percorsi devono avere una durata massima di 400 ore (eccetto quelli con una durata superiore finalizzati al conseguimento di abilitazioni formali e qualificazione per figure socio-sanitarie) e una durata minima di 30 ore ( eccetto quelli finalizzati al rilascio di abilitazioni e/o patentini previsti da specifiche leggi).

I corsi devono concludersi entro 12 mesi dalla data della prima lezione, salvo le eccezioni espressamente previste dal Documento degli interventi di politica del lavoro.

Il soggetto che eroga la formazione deve essere accreditato all’erogazione della formazione da una regione italiana/provincia autonoma, o comunque autorizzato da un’autorità italiana al rilascio di licenze, abilitazioni, patenti o abilitazioni nel settore dei trasporti e/o patentini.

Agenzia del Lavoro può prevedere la possibilità di ammettere l’intera erogazione della formazione in FAD sincrona. In tal caso il reddito è riconosciuto solo se è prevista una prova finale e previo superamento della stessa.  E’ esclusa dal finanziamento l’eventuale formazione fruita in modalità FAD asincrona.

Non sono ammessi

  • i percorsi per il conseguimento di titoli di studio, universitari, i percorsi di dottorato e i master universitari e di specializzazione; 
  • corsi di abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
  • corsi di preparazione a selezioni/concorsi presso pubbliche amministrazioni o per l’accesso a percorsi universitari; corsi di preparazione ad esami di Stato; 
  • corsi per patenti nautiche da diporto; 
  • corsi dedicati in via esclusiva all’apprendimento di una lingua straniera compreso l’italiano; 
  • corsi per patenti di guida di categoria A e B;  corsi in materia di sicurezza per Responsabile o Addetto del servizio di prevenzione (RSPP/ASPP), coordinatore della sicurezza, preposto, addetto al servizio antincendio e addetto al primo soccorso; 
  • corsi per i quali è già previsto un importo di iscrizione agevolato o un contributo pubblico; 
  • corsi da costo inferiore o uguale a Euro 100,00.

A chi è rivolto

Persone disoccupate, residenti o domiciliate in provincia di Trento e iscritte in uno dei Centri per l’impiego del territorio.

Come fare

Il lavoratore deve presentare domanda presso il Centro per l’impiego di Agenzia del Lavoro di zona, a seguito della sottoscrizione del Patto di servizio. 

Tempi e scadenze

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Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Documento contenente gli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Commissione provinciale per l’impiego con deliberazione n. 475 del 14 gennaio 2026 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 179 del 13 febbraio 2026.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 12:07

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