Descrizione
Ai sensi dell’art. 19 bis della LP n. 6/1998 gli enti, che hanno beneficiato di contributi per la realizzazione di interventi su immobili destinati a RSA o ad altri servizi socio-sanitari per lo svolgimento di attività socio-sanitarie, si impegnano a non mutare la destinazione delle opere finanziate, così come prevista al momento della concessione del contributo, per un periodo di 25 anni, se il contributo è d'importo superiore a euro 200.000, o di 10 anni qualora il contributo sia d’importo non superiore a euro 200.000.
Nel periodo di vigenza del vincolo, gli enti possono chiedere l’autorizzazione all'utilizzo temporaneo o definitivo dell'immobile per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo, alla sua locazione, concessione in uso o in comodato temporaneo senza cambio di destinazione o alla sua alienazione.