Descrizione
Ai sensi dell’art. 19 bis, comma 1, della LP n. 6/1998, la Provincia può concedere contributi in conto capitale o in annualità a enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica ed operanti senza scopo di lucro, che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari, per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili necessari alla realizzazione di interventi socio-sanitari.