Descrizione
1. Le presenti disposizioni si riferiscono ai danni da calamità al settore agricolo.
2. Nel rispetto delle norme sopra citate, per quanto riguarda:
a) gli indennizzi a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore agricolo primario o nella trasformazione di prodotti agricoli e nella loro commercializzazione, si applica l'art. 37 dall’Allegato 1 del Reg. (UE) 2022/2472 in materia di aiuti di Stato;
b) gli indennizzi a favore delle piccole e medie imprese che svolgono attività agricole connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, si applica il regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis;
c) gli indennizzi a favore di quei soggetti, privi di scopo di lucro, che perseguono un interesse collettivo e/o di pubblica utilità e favoriscono una pluralità di proprietari del fondo, non identificati in una particolare categoria economica, non si configurano come Aiuto di Stato.
Criteri di ammissibilità, costi ammissibili e calcolo del danno
Sono ammissibili solo i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale e possono riguardare:
a) per le imprese agricole agricole singole e loro società: la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione nonché i danni a beni materiali,
b) per le imprese agricole agricole singole e loro società: i danni materiali relativamente alle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
c) per i consorzi: i danni materiali .
Per le modalità di calcolo della perdita di reddito e dei danni materiali si rinvia al punto 3 della delibera 1909/2024.
Per attestare i danni relativi alla perdita di reddito o ad attivi materiali, di cui ai precedenti paragrafi, è richiesta una perizia di stima giurata sottoscritta da un professionista abilitato (corredata da foto qualora disponibili).
Rientra tra i costi ammissibili anche quello relativo alla perizia di stima giurata relativa al danno subito a seguito della calamità.
Cumulo e limiti di spesa
1. Per le imprese agricole singole e associate il limite minimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 1.000,00 e il limite massimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 100.000,00;
2. per i consorzi , il limite minimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 5.000,00 e il limite massimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 200.000,00;
3. Gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da altre amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.
Misura dell’intervento pubblico
1. La percentuale di contributo è prevista nel 75% della spesa ammissibile, ridotta al 65% nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione, o l'infrastruttura irrigua, non siano assicurati.
2. Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno, per le quali viene richiesto l’indennizzo, siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell’ambito delle polizze assicurative. Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l’importo dell’indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull’importo risultante sarà calcolato il 75%.
Gli aiuti saranno concessi in conto capitale in un’unica soluzione.