Prodotto di montagna - indicazione facoltativa di qualità

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“Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna.

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Descrizione

“Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità, istituita dall’art. 31 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato UE per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive regioni.
Il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 57167 del 26 luglio 2017 disciplina le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.

Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” devono conformarsi alle disposizioni del citato Decreto ministeriale e inviare una comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna, utilizzando uno dei seguenti modelli:

  • Modello A (da inviare alla Regione, in caso di comunicazione semplice)
  • Modello B (da inviare alla Regione e al MASAF, in caso di comunicazione con deroga).

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017 vanno seguite le indicazioni definite dal DM 2 agosto 2018 "Istituzione del logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

A chi è rivolto

Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” devono conformarsi alle disposizioni del citato Decreto ministeriale e inviare una comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna.

Come fare

Utilizzando uno dei seguenti modelli:

  • Modello A (da inviare alla Regione, in caso di comunicazione semplice)
  • Modello B (da inviare alla Regione e al MASAF, in caso di comunicazione con deroga).

Tempi e scadenze

Si invia un elenco aggiornato al Masaf luglio-gennaio di ogni anno.

Costi

GRATUITO

Documenti

Documenti di supporto

Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167

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Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 04/07/2025 12:07

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