Descrizione
Entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione, il titolare della patente di guida deve fare denuncia agli organi di Polizia, i quali rilasciano contestualmente, un permesso provvisorio di guida. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione è fatto obbligo al denunciante di distruggerla.
Una volta resa la denuncia, l'autorità di Polizia comunicherà all'interessato se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure se dovrà recarsi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.
L'utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta, solo in due casi:
- se è stato indirizzato dall’autorità che ha ricevuto la denuncia, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato del documento non può essere estratto dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- se è stato indirizzato dall’Ufficio Centrale Operativo, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato non può essere estratto dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Vincoli
NB: È consigliato rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile (patenti@provincia.tn.it) per avere le giuste informazioni sulla tariffa corretta da pagare.