L'impresa inoltra domanda di CIGS - al Ministero del Lavoro e al Servizio Lavoro - entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula del contratto collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento.
La sospensione o riduzione dell'orario così come concordato tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, La domanda deve essere presentata contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Servizio Lavoro.
Il Servizio Lavoro, ricevuta l'istanza dell'impresa, valuta quanto dichiarato dall'Azienda in sede di esame congiunto presso i propri uffici.
Il processo si conclude con il rilascio da parte del Servizio Lavoro del parere motivato in ordine alle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria comunicato via PEC al Ministero del Lavoro, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro. Il Servizio Lavoro, nei tre mesi antecedenti la conclusione della CIGS, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione va trasmessa al ministero entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato.