Descrizione
Questi aiuti finanziano l'acquisto di beni, materiali e immateriali diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.
Possono essere presentate domande riguardanti:
- progetti annuali da completare entro il 30 maggio 2025;
- progetti biennali da completare entro il 30 giugno 2026 (proroga);
di seguito alcune precisazioni sulla tipologia di aiuto:
Operazioni ammesse a finanziamento - campagna 2024/2025
ezembed
Spese NON ammissibili - campagna 2024/25 Criteri di priorità - campagna 2024/25 Percentuale di aiuto - campagna 2024/25 Importo minimo e massimo della domanda di aiuto. Spesa minima ammissibile all'aiuto - campagna 2024/25
Vincoli
Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale. Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l’investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo, ai sensi dell’art. 3) – paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.
Le circostanze debitamente giustificate, previste solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, all’Ufficio provinciale competente per
territorio ed all’ OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.
Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre inderogabilmente ed obbligatoriamente rispettare il vincolo di cui all’art. n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il bene deve mantenere il vincolo di destinazione d’uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato. Nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si applica l’art. 3, paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 2021/2116, nonché quanto previsto dalle Istruzioni Operative di Agea.