Descrizione
Le variazioni all’albo si eseguono d’ufficio o a seguito di comunicazione effettuata da parte di chiunque vi abbia interesse.
Le imprese iscritte all’albo sono tenute a comunicare alla competente Segreteria per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi i seguenti fatti:
- ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti dell'onorabilità, di idoneità finanziaria, professionale e stabilimento;
- decesso del gestore dei trasporti;
- ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione;
- acquisto o la vendita dei veicoli con i quali esercitano l'attività dell'autotrasporto.
Le imprese iscritte all'albo/REN sono tenute a comunicare ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti dell'onorabilità, di idoneità finanziaria, professionale e stabilimento.
Variazione dell'idoneità finanziaria: l'impresa deve dimostrare ogni anno di disporre di un Patrimonio Netto per un valore di almeno 9.000 euro, quando vi è un solo veicolo, più 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato per calcolare l’importo dell’idoneità finanziaria da dimostrare, occorre considerare solo gli autoveicoli (non i rimorchi) aventi massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate.
Si comprova tramite:
- un'attestazione rilasciata da un revisore legale (Commercialista);
- un’attestazione di vigenza di contratto di fideiussione rilasciata da una o più Banche, da Compagnie di Assicurazione o da un intermediari finanziari, iscritti nei rispettivi albi (vedere "Modulistica");
- un’attestazione rilasciata da una Compagnia di Assicurazione attestante l’esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale (RCP) e che vale solo per le “nuove” imprese di autotrasporto, limitatamente ai primi due anni di iscrizione (vedere "Tipi di iscrizione all'Albo" per la modulistica);
La comunicazione della perdita/diminuzione del requisito deve essere fatta per iscritto entro il termine di quindici giorni decorrenti da quando se ne è avuta conoscenza. La violazione degli obblighi di comunicazione della perdita dei requisiti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che varia, a seconda dei casi, da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 15.493,71.
Variazione del gestore dei trasporti:
L’idoneità professionale si dimostra all’atto dell’iscrizione all’albo e al REN e deve permanere per l’intera durata dell’iscrizione. Ogni impresa è tenuta a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni che riguardano il gestore dei trasporti (ad esempio, sostituzione, variazione del ruolo ricoperto all’interno dell’impresa, variazione della tipologia di attestato, decesso, scomparsa, etc.).
Se il requisito cessa di sussistere, l’impresa deve comunicare il fatto alla competente autorità, entro trenta giorni, per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 13 e 19 comma 4, del D. Lgs. n. 395/2000: cancellazione dall’albo e sanzione pecuniaria da € 2.582 a € 7.746.
Se entro due mesi dalla suddetta comunicazione il gestore dei trasporti non viene sostituito (e quindi reintegrato il requisito dell'idoneità professionale) sarà revocata l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, cancellando l'impresa dall’albo e dal REN.
Comunicazione del decesso del gestore dei trasporti
In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l’impresa è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, alla competente autorità (Albo degli autotrasportatori per la provincia di Trento). Se nei successivi sei mesi, l’impresa non provvede a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell’idoneità professionale, l’autorità competente revocherà l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada. La violazione del suddetto obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 3.098,74.
Comunicazione di ogni modifica che possa avere effetto sull'iscrizione
Le comunicazioni che possono riguardare, ad esempio: la variazione della ragione o della denominazione sociale che non comportano la nascita di un nuovo soggetto giuridico, il recesso e/o l'ingresso di nuovo soci, la variazione della sede sociale, etc., devono pervenire alla competente Segreteria per l’albo degli autotrasportatori, entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, e devono essere corredate dalla documentazione (o autocertificazione) che comprovi tali modifiche.
Se la modifica della struttura aziendale comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico (con nuova Partita IVA) occorre presentare la domanda di iscrizione all'albo/REN ai sensi dell'art.15 della legge n.298/1974 per conferimento di ditta individuale in una società, trasformazione o fusione di società già iscritta all'albo.
La violazione di tale obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 15,49 a € 51,64, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 298/74. In caso di conferimento di una ditta individuale, oppure di trasformazione o fusione di società di autotrasporto ed in genere in tutti i casi di iscrizione nell'albo e nel REN di un nuovo soggetto giuridico (con diversa partita IVA) che derivi da un'impresa di autotrasporto già iscritta nel suddetto albo, occorre presentare la seguente domanda.
Comunicazione di acquisto o vendita dei veicoli
Le imprese sono tenute inoltre a comunicare entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell’atto definitivo: le vendite, a qualsiasi titolo, dei veicoli di loro proprietà o in loro disponibilità, con l’indicazione dell’acquirente. La violazione di tale obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 15,49 a € 51,64, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 298/74. La comunicazione va effettuata all’Ufficio Merci della Motorizzazione Civile di Trento (in carta semplice).