Descrizione
Il trasporto stradale di merci per conto terzi fra Stati dell'Unione Europea, o dello SEE (ma anche con la Svizzera ed il Regno Unito) si basa su un regime di licenza comunitaria.
La licenza comunitaria ammette al mercato UE dell'autotrasporto in conto terzi e inoltre:
- autorizza i trasporti di merci fra Stati dell'UE, o dello SEE (ma anche con la Svizzera ed il Regno Unito) senza limitazioni;
- è necessaria per i trasporti non esenti;
- non è contingentata ed è rilasciabile a ogni impresa iscritta all’albo/REN in possesso dei requisiti previsti;
- ha durata di cinque anni ed è rinnovabile;
- non è cedibile;
- è rilasciata/rinnovata in unico originale per i vettori italiani dal MIMS - Dipartimento per la mobilità sostenibile - DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 4.
L'impresa di trasporto conserva la licenza comunitaria presso la propria sede, ma dovrà richiedere alla Motorizzazione competente in base alla sede legale le copie certificate conformi da tenere a bordo dei veicoli su strada.
COPIA CERTIFICATA CONFORME DELLA LICENZA COMUNITARIA PER AUTOTRASPORTO MERCI
La licenza comunitaria è emessa in originale unico, pertanto per la circolazione dei veicoli le imprese di autotrasporto devono richiedere alla Motorizzazione Civile della provincia in cui l'impresa è stabilita (anche nell'ipotesi che l'impresa disponga di sedi secondarie) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per ogni autoveicolo in disponibilità la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superi le 2,5 tonnellate (salvo le esenzioni).
In caso di sostituzione della licenza comunitaria per rinnovo o variazione occorre richiedere la sostituzione delle copie certificate conformi.
Le copie conformi vengono rilasciate per i veicoli in disponibilità dell'impresa a titolo di:
- proprietà;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- leasing;
- usufrutto;
- noleggio (locazione senza conducente).
ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI LICENZA COMUNITARIA
Possono essere effettuati senza una licenza i seguenti tipi di trasporto di merci (nonché i viaggi a vuoto):
a) il trasporto postale come servizio universale;
b) il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare;
c) dal 21 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;
d) il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell'ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria;
e) il trasporto di merci in conto proprio che si ha quando sono soddisfatte le seguenti condizioni;
I) le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
II) lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all'interno o all'esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso;
III) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale;
IV) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest'ultimo;
V) tale trasporto costituisce un'attività soltanto accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività del trasportatore di merci su strada;
f) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.
Per richiedere la licenza comunitaria al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cliccare qui.