Descrizione
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
- il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing) oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a kg. 6000);
- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale dell'impresa;
- le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
- il preposto alla guida del veicolo destinato al trasporto in conto proprio, sia:
- il titolare della licenza, nel caso di impresa individuale;
- il lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
- i collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori);
- i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (S.N.C e S.A.S);
- l’amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L, S.P.A), che deve risultare in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali (INPS ed INAIL).
Il trasporto merci in conto proprio si suddivide in:
- trasporto con veicoli di massa complessiva inferiore o pari a a kg. 6000, che non sono soggetti al rilascio della licenza c/proprio;
- trasporto con veicoli di massa complessiva superiore a kg. 6000, in cui è obbligatoria la licenza di trasporto di cose in conto proprio.
Elenco attività
Con un autoveicolo munito di licenza c/proprio si possono trasportare esclusivamente le cose o classi di cose riportate sulla licenza. Di seguito l'elenco:
Documentazione obbligatoria
Durante la circolazione, il Codice della strada prevede che il conducente con licenza c/ proprio debba avere con sé i seguenti documenti:
- carta di circolazione o Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) del veicolo;
- patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- certificato di assicurazione obbligatoria;
- documento comprovante la licenza c/proprio (quando il veicolo ha una massa complessiva a piena carico superiore alle 6 tonnellate);
- documento di trasporto con l'elenco delle cose trasportate, che deve rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse siano di proprietà del titolare della stessa. L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna ed entrambe necessitano di essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione. La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti o, per incarico di questi, dagli ufficiali, agenti e funzionari di polizia. Di seguito il documento di riferimento:
- in sostituzione al punto 5. e in via occasionale, possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo preso in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata. Di seguito il modulo di riferimento:
- altri documenti previsti da norme speciali (certificato A.T.P., certificato di formazione professionale per trasporti in regime ADR, ecc.).