Descrizione
Le norme dell'autotrasporto di cose per conto terzi consentono ad un'impresa di trasporto iscritta nell'Albo degli autotrasportatori e/o nel REN di utilizzare veicoli acquisiti in locazione senza conducente (LSC), per effettuare attività di autotrasporto in ambito nazionale ed internazionale.
I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di LSC regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
È vietata la cessione in sublocazione di veicoli acquisiti in LSC, cioè la locazione ad un terzo di un veicolo preso in LSC.
Possono essere oggetto di locazione autocarri, trattori stradali isolati, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati, qualunque sia la massa del veicolo locato.
L’art.84 del CdS prevede due diverse possibilità di locazione senza conducente:
1) LSC da parte di imprese che esercitano professionalmente l'attività, in tal caso occorre che:
- l’impresa locatrice sia titolare di autorizzazione (SCIA) per locazione di veicoli senza conducente;
- l’impresa locataria sia iscritta nell'Albo degli autotrasportatori e nel REN;
- sulla carta di circolazione / DU sia annotato che il veicolo è destinato ad uso di terzi - locazione senza conducente.
2) LSC fra imprese italiane che esercitano l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, in tal caso occorre che:
- entrambe le imprese siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e autorizzate all'esercizio dell'attività. Tuttavia, se un’impresa ha dei limiti derivanti dall’iscrizione nel REN, quale ad esempio, l’esercizio dell’attività di trasporto con veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, non potrà noleggiare mezzi aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- il veicolo oggetto della locazione sia immatricolato e messo in circolazione in Italia per utilizzo nel trasporto di cose per conto di terzi e sia in esclusiva proprietà o in disponibilità in leasing dell'impresa locatrice;
- il contratto di locazione sia stato stipulato in forma scritta e contenga la previsione della sola messa a disposizione del veicolo e non anche di altro servizio concluso con la stessa impresa (il contratto non deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate);
- il veicolo sia ceduto in esclusiva disponibilità dell'impresa locataria per tutta la durata del contratto;
- il mezzo locato sia condotto esclusivamente da personale dell'impresa locataria utilizzatrice;