Ai sensi degli artt. 3 (Beneficiari) e 5 (Definizione del sostegno) del D.M. di data 2 dicembre 2024 n. 635212, sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti:
1. LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE così come definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1 del titolo I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, di data 06 maggio 2003, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. LE IMPRESE INTERMEDIE che occupano meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, la cui classificazione non è indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione di data 06 maggio 2003, ma è altresì prevista nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 al comma 2 dell’art. 50. La cui attività prevista sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
3. LE GRANDI IMPRESE che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di Euro. La cui attività prevista sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
L’aiuto è concesso nel limite massimo del 40% della spesa preventivata e ammessa (I.V.A. esclusa) qualora l’investimento sia realizzato da un’impresa classificabile come micro, piccola e media.
Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa preventivata e ammessa (I.V.A. esclusa) qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.
Il limite massimo è ridotto al 19% della spesa preventivata e ammessa (I.V.A. esclusa) qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.