Descrizione
L’intervento finanzia investimenti, materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino, che sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività. Gli investimenti riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del regolamento (UE) 1308/2013 e ss. mm. e ii., anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.
Non sono ammessi a finanziamento investimenti riguardanti la produzione/commercializzazione di aceto di vino (di cui all’allegato VII, parte II del Reg. UE 1308/2013 e ss.mm.ii.).
Di seguito alcune precisazioni sulla tipologia di aiuto:
Operazioni ammesse a finanziamento - Spese ammissibili
| Percentuale di aiuto |
L’aiuto è concesso nel limite massimo del 40% della spesa preventivata e ammessa (I.V.A. esclusa) qualora l’investimento sia realizzato da un’impresa classificabile come micro, piccola e media.
Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa preventivata e ammessa (I.V.A. esclusa) qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.
Il limite massimo è ridotto al 19% della spesa preventivata e ammessa (I.V.A. esclusa) qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.
| Importo minimo e massimo della domanda di aiuto. Spesa minima ammissibile all'aiuto |
L’importo minimo della domanda di aiuto è pari a 15.000,00 euro.
La domanda di aiuto a seguito di istruttoria può essere ammessa a finanziamento qualora la spesa ammissibile non sia inferiore a 15.000,00 euro.
Non saranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo, all’esito dell’istruttoria della domanda di pagamento a saldo, sarà inferiore all’importo di 15.000,00 euro.
L’importo massimo della domanda di aiuto è pari a 700.000,00 euro. Tale importo è elevato fino a 2.000.000 euro, se la domanda è presentata da imprese intermedie e grandi. In quest’ultimo caso, l’impresa deve presentare una domanda biennale, con richiesta di pagamento anticipato obbligatorio. Al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, anche a livello nazionale, la PAT, d’accordo con il richiedente, si riserva la possibilità di trovare soluzioni alternative, in relazione alla durata dell’investimento e alle modalità di erogazione degli aiuti.
Vincoli
Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla domanda di pagamento a saldo finale. Ai sensi dell'art. 11 del Reg. delegato (UE) 2022/126, paragrafo 1, primo comma, lett. b), l’investimento, oggetto del contributo, deve essere mantenuto in azienda per un periodo di almeno cinque anni con il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo, ai sensi dell’art. 3) – paragrafo 1) del regolamento (UE) 2021/2116.
Le circostanze debitamente giustificate, previste solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, all’Ufficio provinciale competente per territorio ed all’OP APPAG, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.
Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della domanda di pagamento a saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre inderogabilmente ed obbligatoriamente rispettare il vincolo di cui all’art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.
Il bene deve mantenere il vincolo di destinazione d’uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato. Nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si applica l’art. 3, paragrafo 1) del regolamento (UE) 2021/2116, nonché quanto previsto dalla Istruzioni Operative di APPAG.