Intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie

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Domanda per intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso la Provincia autonoma di Trento

Descrizione

Il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento” prevede che ogni anno una quota del fondo sanitario provinciale non superiore complessivamente allo 0,5 per mille, è riservata al finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario e demanda alla Giunta provinciale l’individuazione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione degli interventi.
L'obiettivo principale del programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus, con sede sul territorio della Provincia autonoma di Trento, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare. A tale riguardo sarà data particolare attenzione agli interventi per i quali i soggetti pubblici o privati a struttura associativa con finalità sociali e onlus si siano attivati per la raccolta di fondi finalizzati alla compartecipazione della spesa necessaria per garantire l’intervento di assistenza sanitaria in loco.

A chi è rivolto

Possono beneficiare degli interventi di cui sopra, le persone che soddisfino i seguenti requisiti:

  • hanno la cittadinanza di un Paese non appartenente all'UE/SEE/CH;
  • hanno la residenza in un Paese non appartenente all'UE/SEE/CH o paese con convenzione bilaterale;
  • non sono iscritti/assicurati presso istituzioni sanitarie estere di un paese UE/SEE/CH o Extra UE con convenzione bilaterale;
  • sono in condizioni economiche disagiate;
  • non sono presenti sul territorio italiano e vi entrano unicamente per essere sottoposti a trattamento sanitario preventivamente autorizzato dalla Provincia autonoma di Trento;
  • non hanno parenti e affini di alcun ordine e grado residenti in Italia.

Le domande di intervento sanitario per ragioni umanitarie sono presentate da un soggetto (non persona fisica) pubblico o privato a struttura associativa con finalità sociale, Onlus con sede nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Come fare

Invio della modulistica e degli allegati al Servizio provinciale competente.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  1. informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, intitolata “INFORMATIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione autorizzata a presentare la domanda”;
  2. fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto);
  3. documentazione medica che comprova che l’intervento sanitario oggetto della presente richiesta riveste carattere di assoluta urgenza e il cui differimento comporta un grave pregiudizio per la salute della persona interessata;
  4. informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 intitolata “INFORMATIVA DEL CITTADINO STRANIERO”, debitamente sottoscritta dal/la cittadino/a straniero/a (paziente); se minorenne, firmata dal genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale;
  5. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a straniero/a (paziente) (nel caso di minore anche del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale) e dell’accompagnatore, se previsto;
  6. documentazione relativa al costo stimato dell’intervento sanitario richiesto (DRG) rilasciata da un dirigente medico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (FACOLTATIVA);
  7. documentazione che qualifica l'ente rappresentato, le sue finalità ed eventuali programmi di solidarietà nel cui ambito viene richiesta l'assistenza sanitaria.

Modulistica

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Criteri per il finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario (comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010. n. 16): modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1380 del 24 giugno 2011

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 12:50

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