La domanda può essere presentata in qualunque momento dell'anno, purché prima della data d'inizio dell'iniziativa.
La struttura competente provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Al termine dell'istruttoria è disposta l'ammissione ad agevolazione e la concessione del contributo.
Entro il termine di 60 giorni viene adottato un provvedimento di ammissione ad agevolazione e di successiva concessione del contributo in relazione ai fondi disponibili, o di non ammissione ad agevolazione. La concessione del contributo fa riferimento all'anno solare in cui viene realizzata l'iniziativa. In caso di fondi non sufficienti, il termine di 60 giorni fa riferimento al provvedimento di ammissione.
Ai beneficiari ammessi ma esclusi dalla concessione, nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse nell'esercizio finanziario di ammissione, il contributo è concesso previa verifica d'interesse del beneficiario ed eventuale definizione della nuova data di realizzazione dell'iniziativa, entro 30 giorni dall'avvenuta verifica.
Le domande ammesse e non finanziate nel corso dell'anno di presentazione, decadono.
Dell’esito della procedura è data comunicazione all’interessato tramite PEC.
Le informazioni sullo stato della procedura possono essere acquisite presso l’ufficio competente (i dati di contatto sono indicati sulla presente scheda informativa).
Il mancato rispetto da parte della struttura del termine del procedimento può consentire all'interessato di rivolgersi al dirigente generale del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo per sollecitare la conclusione del procedimento.
A seguito della comunicazione della concessione di contributo, il beneficiario deve presentare la dichiarazione ai fini della liquidazione (o eventuale proroga o anticipo) entro il termine di sei mesi decorrenti dal giorno successivo all’ultimo giorno dell’iniziativa agevolata.