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ATTENZIONE! Al momento la piattaforma non è ancora accessibile. Appena disponibile, verrà data notizia dell’attivazione e dei termini di presentazione delle domande.
Indennità provinciale integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato
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Si tratta di due distinte indennità che integrano:
a) il trattamento previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151 (indennità di maternità), per un periodo massimo di 5 mesi
b) il trattamento previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale), per un periodo massimo di 1 mese
per periodi di congedo di maternità o di congedo parentale fruiti tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.
a) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 22 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità di maternità)
E’ riconosciuta, per un periodo massimo di cinque mesi, per un importo pari a € 350,00 lordi mensili.
In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 200,00 lordi mensili.
L’importo dell’indennità è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’indennità spetta anche nel caso di congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D. Lgs. 151/2001.
Non è riconosciuta:
In caso di successione di rapporti di lavoro senza soluzione di continuità durante il periodo di astensione obbligatoria, l’indennità integrativa è riconosciuta con riferimento a tutti i rapporti di lavoro, ferma restando la sussistenza per ogni rapporto di lavoro dei requisiti previsti dal presente articolo.
In caso di sovrapposizione, anche parziale, di più rapporti di lavoro in capo alla/al medesima/o lavoratrice/tore, che presentino i requisiti previsti, l’indennità integrativa è determinata dalle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, per i periodi in cui i rapporti non sono sovrapposti, mentre per il periodo in cui i rapporti di lavoro sono sovrapposti, l’indennità integrativa è determinata prendendo in considerazione il rapporto di lavoro che dà luogo all’importo più favorevole.
Non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.
b) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 34 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale)
E’ riconosciuta limitatamente al primo mese di congedo fruito successivamente all’astensione obbligatoria, per un importo pari a € 175,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 350,00.
In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 100,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 200,00.
L’importo dell’indennità è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di fruizione di periodi di congedo parentale superiori a 14 giorni ma inferiori a 28 giorni, per la quota eccedente i 14 giorni l’indennità integrativa non è riconosciuta neppure proporzionalmente.
Non è riconosciuta:
In caso di sovrapposizione, anche parziale, di più rapporti di lavoro in capo al/la medesima/o lavoratrice/tore, che presentino i requisiti previsti dal presente articolo, l’indennità integrativa è determinata prendendo in considerazione il solo rapporto di lavoro che dà luogo all’importo più favorevole;
L’indennità non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.
E’ cumulabile con l’intervento provinciale di sostegno alla condivisione tra i genitori delle attività di crescita dei figli previsto dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro di cui all’art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
Possono accedere alle indennità di cui alle lettere a) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Possono accedere alle indennità di cui alle lettere b) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Lavoratori dipendenti del settore privato
Sono previste due domande distinte per le indennità di cui alle lettere a) e b).
In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata, esclusivamente mediante compilazione e invio della stessa direttamente on-line sulla piattaforma dedicata che sarà resa disponibile a breve.
L’invio della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro i termini di seguito indicati:
Condizione per il pagamento dell’indennità di cui alle lettere a) e b) è l’indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario, su cui verrà liquidata l’indennità.
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Legge di stabilità provinciale 2025
Leggi di piùApprovazione dell''Avviso avente ad oggetto "Criteri per la concessione dell''indennità integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato" - in attuazione dell''art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2025)
Leggi di piùModifica della deliberazione n. 1880 di data 5 dicembre 2025 avente ad oggetto: "Approvazione dell''Avviso avente ad oggetto "Criteri per la concessione dell''indennità integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato" - in attuazione dell''art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2025)"
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