Descrizione
Si tratta di due distinte indennità che integrano:
a) il trattamento previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151 (indennità di maternità), per un periodo massimo di 5 mesi
b) il trattamento previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale), per un periodo massimo di 1 mese (che deve rientrare nel primo mese dei 10 mesi di congedo parentale previsti dalla normativa).
per periodi di congedo di maternità o di congedo parentale fruiti tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.
a) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 22 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità di maternità)
E’ riconosciuta, per un periodo massimo di cinque mesi, per un importo pari a € 350,00 lordi mensili.
In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 200,00 lordi mensili.
L’importo dell’indennità è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’indennità spetta anche nel caso di congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D. Lgs. 151/2001.
Non è riconosciuta:
- per i periodi di congedo di maternità per i quali la/il lavoratrice/tore beneficia di un trattamento economico superiore all’80%.
- qualora il periodo di congedo sia fruito anche solo parzialmente nel 2024.
In caso di successione di rapporti di lavoro senza soluzione di continuità durante il periodo di astensione obbligatoria, l’indennità integrativa è riconosciuta con riferimento a tutti i rapporti di lavoro, ferma restando la sussistenza per ogni rapporto di lavoro dei requisiti previsti dal presente articolo.
In caso di sovrapposizione, anche parziale, di più rapporti di lavoro in capo alla/al medesima/o lavoratrice/tore, che presentino i requisiti previsti, l’indennità integrativa è determinata dalle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, per i periodi in cui i rapporti non sono sovrapposti, mentre per il periodo in cui i rapporti di lavoro sono sovrapposti, l’indennità integrativa è determinata prendendo in considerazione il rapporto di lavoro che dà luogo all’importo più favorevole.
Non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.
b) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 34 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale)
E’ riconosciuta limitatamente al primo mese dei 10 mesi di congedo fruito successivamente all’astensione obbligatoria, per un importo pari a € 175,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 350,00.
In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 100,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 200,00.
L’importo dell’indennità è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di fruizione di periodi di congedo parentale superiori a 14 giorni ma inferiori a 28 giorni, per la quota eccedente i 14 giorni l’indennità integrativa non è riconosciuta neppure proporzionalmente.
Non è riconosciuta:
- se per il congedo parentale l’istante beneficia di un trattamento economico superiore all’80%;
- in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale;
- qualora l’altro genitore abbia già fruito di più di 16 giorni di congedo parentale, anche non continuativi;
- per quote di congedo inferiori ai 14 giorni o qualora il periodo di 14 giorni continuativi di congedo parentale sia fruito anche solo parzialmente nel 2024
In caso di sovrapposizione, anche parziale, di più rapporti di lavoro in capo al/la medesima/o lavoratrice/tore, che presentino i requisiti previsti dal presente articolo, l’indennità integrativa è determinata prendendo in considerazione il solo rapporto di lavoro che dà luogo all’importo più favorevole;
L’indennità non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.
E’ cumulabile con l’intervento provinciale di sostegno alla condivisione tra i genitori delle attività di crescita dei figli previsto dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro di cui all’art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
Vincoli
Possono accedere alle indennità di cui alle lettere a) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere occupata/o per tutto il periodo di congedo oggetto dell’indennità;
- essere, il primo giorno di congedo oggetto dell’indennità, residente in provincia di Trento o occupata/o in unità operative localizzata in provincia di Trento;
- aver usufruito di periodi di congedo di maternità/paternità alternativo, tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.
Possono accedere alle indennità di cui alle lettere b) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere, il primo giorno di congedo parentale oggetto dell’indennità, residente in provincia di Trento o occupata/o in unità operative localizzate in provincia di Trento. Nel caso in cui sia presentata un’unica domanda per due periodi separati di congedo parentale di almeno 14 giorni continuativi per ognuno, il requisito deve sussistere il primo giorno di ognuno dei periodi di congedo parentale oggetto dell’indennità integrativa;
- aver usufruito di periodi di congedo parentale a giornata tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.