Descrizione
Si tratta di due distinte indennità che integrano:
a) il trattamento, per un periodo massimo di 5 mesi, previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151 (indennità di maternità)
b) il trattamento, per un periodo massimo di 1 mese, previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale)
per periodi di congedo di maternità o di congedo parentale fruiti tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.
a) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 22 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità di maternità)
E’ riconosciuta, per un periodo massimo di cinque mesi, per un importo pari a € 350,00 lordi mensili, ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 200,00 lordi mensili.
L’indennità spetta anche nel caso di congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D. Lgs. 151/2001.
Non è riconosciuta per i periodi di congedo di maternità per i quali la/il lavoratrice/tore beneficia di un trattamento economico superiore all’80%.
Non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.
b) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 34 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale)
E’ riconosciuta limitatamente al primo mese di congedo fruito successivamente all’astensione obbligatoria, per un importo pari a € 175,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 350,00. L’importo è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 100,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 200,00.
Non è riconosciuta:
- se per il congedo parentale l’istante beneficia di un trattamento economico superiore all’80%;
- in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale;
- per quote di congedo inferiori ai 14 giorni o qualora il periodo di 14 giorni continuativi di congedo parentale sia fruito anche solo parzialmente nel 2024
L’indennità non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.
E’ cumulabile con l’intervento provinciale di sostegno alla condivisione tra i genitori delle attività di crescita dei figli previsto dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro di cui all’art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
Vincoli
Possono accedere alle indennità di cui alle lettere a) e b) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere, per tutto il periodo di congedo oggetto dell’indennità, lavoratori dipendenti del settore privato;
- essere, il primo giorno di congedo oggetto dell’indennità, residenti in provincia di Trento o occupati in unità operative localizzata in provincia di Trento;
- aver usufruito di periodi di congedo di maternità o di congedo parentale tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027