Indennità integrativa per congedo di maternità e parentale nel settore privato

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Indennità provinciale integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato.

Descrizione

Si tratta di due distinte indennità che integrano: 

a) il trattamento, per un periodo massimo di 5 mesi, previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151 (indennità di maternità)

b) il trattamento, per un periodo massimo di 1 mese, previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale)

per periodi di congedo di maternità o di congedo parentale fruiti tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.
    

a) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 22 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità di maternità) 

E’ riconosciuta, per un periodo massimo di cinque mesi, per un importo pari a € 350,00 lordi mensili, ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 200,00 lordi mensili.

L’indennità spetta anche nel caso di congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D. Lgs. 151/2001.

Non è riconosciuta per i periodi di congedo di maternità per i quali la/il lavoratrice/tore beneficia di un trattamento economico superiore all’80%.

Non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali. 

b) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 34 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale) 

E’ riconosciuta limitatamente al primo mese di congedo fruito successivamente all’astensione obbligatoria, per un importo pari a € 175,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 350,00. L’importo è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 100,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 200,00.

Non è riconosciuta:

  • se per il congedo parentale l’istante beneficia di un trattamento economico superiore all’80%;
  • in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale;
  • per quote di congedo inferiori ai 14 giorni o qualora il periodo di 14 giorni continuativi di congedo parentale sia fruito anche solo parzialmente nel 2024

L’indennità non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.

E’ cumulabile con l’intervento provinciale di sostegno alla condivisione tra i genitori delle attività di crescita dei figli previsto dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro di cui all’art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Vincoli

Possono accedere alle indennità di cui alle lettere a) e b) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere, per tutto il periodo di congedo oggetto dell’indennità, lavoratori dipendenti del settore privato;
  • essere, il primo giorno di congedo oggetto dell’indennità, residenti in provincia di Trento o occupati in unità operative localizzata in provincia di Trento;
  • aver usufruito di periodi di congedo di maternità o di congedo parentale tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027

A chi è rivolto

Lavoratori dipendenti del settore privato

Come fare

Sono previste due domande distinte per le indennità di cui alle lettere a) e b).

In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata, esclusivamente mediante compilazione e invio della stessa direttamente on-line sulla piattaforma dedicata che sarà resa accessibile da questa pagina nei primi mesi del 2026

L’invio della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro i termini di seguito indicati:

  • a decorrere dalla data di attivazione della piattaforma digitale ed entro il 30 giugno 2026 per i periodi di congedo fruiti interamente nell’anno 2025;
  • dall’1 luglio 2026 all’1 marzo 2027 per i periodi di congedo fruiti parzialmente o interamente nel 2026;
  • dal 2 marzo 2027 al 29 febbraio 2028 per i periodi di congedo fruiti anche parzialmente nel 2027.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Condizione per il pagamento dell’indennità di cui alle lettere a) e b) è l’indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario, su cui verrà liquidata l’indennità.

Tempi e scadenze

-

Costi

Marca da bollo
16 euro

Documenti

Normativa di riferimento

Legge di stabilità provinciale 2025

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Approvazione dell''Avviso avente ad oggetto "Criteri per la concessione dell''indennità integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato" - in attuazione dell''art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2025)

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/12/2025 14:34

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