Indennità integrativa per congedo di maternità e parentale nel settore privato

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Indennità provinciale integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato

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ATTENZIONE! Al momento la piattaforma non è ancora accessibile. Appena disponibile, verrà data notizia dell’attivazione e dei termini di presentazione delle domande.

Descrizione

Si tratta di due distinte indennità che integrano: 

a) il trattamento previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151 (indennità di maternità), per un periodo massimo di 5 mesi

b) il trattamento previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale), per un periodo massimo di 1 mese

per periodi di congedo di maternità o di congedo parentale fruiti tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.

 

a) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 22 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità di maternità) 

E’ riconosciuta, per un periodo massimo di cinque mesi, per un importo pari a € 350,00 lordi mensili. 

In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 200,00 lordi mensili.

L’importo dell’indennità è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

L’indennità spetta anche nel caso di congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D. Lgs. 151/2001.

Non è riconosciuta:

  • per i periodi di congedo di maternità per i quali la/il lavoratrice/tore beneficia di un trattamento economico superiore all’80%.
  • qualora il periodo di congedo sia fruito anche solo parzialmente nel 2024.

In caso di successione di rapporti di lavoro senza soluzione di continuità durante il periodo di astensione obbligatoria, l’indennità integrativa è riconosciuta con riferimento a tutti i rapporti di lavoro, ferma restando la sussistenza per ogni rapporto di lavoro dei requisiti previsti dal presente articolo.  

In caso di sovrapposizione, anche parziale, di più rapporti di lavoro in capo alla/al medesima/o lavoratrice/tore, che presentino i requisiti previsti, l’indennità integrativa è determinata dalle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, per i periodi in cui i rapporti non sono sovrapposti, mentre per il periodo in cui i rapporti di lavoro sono sovrapposti, l’indennità integrativa è determinata prendendo in considerazione il rapporto di lavoro che dà luogo all’importo più favorevole.

Non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali. 

b) L’indennità integrativa del trattamento previsto dall’art. 34 del Dlgs. n. 151/2001 (indennità a sostegno del congedo parentale) 

E’ riconosciuta limitatamente al primo mese di congedo fruito successivamente all’astensione obbligatoria, per un importo pari a € 175,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 350,00.

In caso di rapporto di lavoro attivato nell’ambito dei lavori socialmente utili provinciali o nell’ambito del c.d. Progettone di cui alla L.P. 32/1990 e alla L.P. 12/2022, l’importo riconosciuto è pari a € 100,00 lordi ogni 14 giorni continuativi di congedo parentale fruito, per un importo massimo complessivo di € 200,00.

L’importo dell’indennità è proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

In caso di fruizione di periodi di congedo parentale superiori a 14 giorni ma inferiori a 28 giorni, per la quota eccedente i 14 giorni l’indennità integrativa non è riconosciuta neppure proporzionalmente.

Non è riconosciuta:

  • se per il congedo parentale l’istante beneficia di un trattamento economico superiore all’80%;
  • in caso di fruizione su base oraria del congedo parentale;
  • qualora l’altro genitore abbia già fruito di più di 16 giorni di congedo parentale, anche non continuativi; 
  • per quote di congedo inferiori ai 14 giorni o qualora il periodo di 14 giorni continuativi di congedo parentale sia fruito anche solo parzialmente nel 2024

In caso di sovrapposizione, anche parziale, di più rapporti di lavoro in capo al/la medesima/o lavoratrice/tore, che presentino i requisiti previsti dal presente articolo, l’indennità integrativa è determinata prendendo in considerazione il solo rapporto di lavoro che dà luogo all’importo più favorevole;

L’indennità non è cumulabile con analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali.

E’ cumulabile con l’intervento provinciale di sostegno alla condivisione tra i genitori delle attività di crescita dei figli previsto dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro di cui all’art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Vincoli

Possono accedere alle indennità di cui alle lettere a) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere occupata/o per tutto il periodo di congedo oggetto dell’indennità;
  • essere, il primo giorno di congedo oggetto dell’indennità, residente in provincia di Trento o occupata/o in unità operative localizzata in provincia di Trento; 
  • aver usufruito di periodi di congedo di maternità/paternità alternativo, tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.

Possono accedere alle indennità di cui alle lettere b) le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere, il primo giorno di congedo parentale oggetto dell’indennità, residente in provincia di Trento o occupata/o in unità operative localizzate in provincia di Trento. Nel caso in cui sia presentata un’unica domanda per due periodi separati di congedo parentale di almeno 14 giorni continuativi per ognuno, il requisito deve sussistere il primo giorno di ognuno dei periodi di congedo parentale oggetto dell’indennità integrativa; 
  • aver usufruito di periodi di congedo parentale a giornata tra il 01/01/2025 e il 31/12/2027.

A chi è rivolto

Lavoratori dipendenti del settore privato

Come fare

Sono previste due domande distinte per le indennità di cui alle lettere a) e b).

In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata, esclusivamente mediante compilazione e invio della stessa direttamente on-line sulla piattaforma dedicata che sarà resa disponibile a breve

L’invio della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro i termini di seguito indicati:

  • a decorrere dalla data di attivazione della piattaforma digitale ed entro il 30 settembre 2026 per i periodi di congedo fruiti interamente nell’anno 2025;
  • dall’1 ottobre 2026 all’1 marzo 2027 per i periodi di congedo fruiti parzialmente o interamente nel 2026;
  • dal 2 marzo 2027 al 29 febbraio 2028 per i periodi di congedo fruiti anche parzialmente nel 2027.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Condizione per il pagamento dell’indennità di cui alle lettere a) e b) è l’indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario, su cui verrà liquidata l’indennità.

Tempi e scadenze

-

Costi

Marca da bollo
16 euro

Documenti

Normativa di riferimento

Legge di stabilità provinciale 2025

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Approvazione dell''Avviso avente ad oggetto "Criteri per la concessione dell''indennità integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato" - in attuazione dell''art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2025)

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Modifica della deliberazione n. 1880 di data 5 dicembre 2025 avente ad oggetto: "Approvazione dell''Avviso avente ad oggetto "Criteri per la concessione dell''indennità integrativa a sostegno del congedo di maternità e parentale nel settore privato" - in attuazione dell''art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2025)"

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 00:03

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