Incentivi alla conservazione dell’occupazione - Int. 3.4.2

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Contributo al datore di lavoro che ha attivato contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali per la conservazione dei posti di lavoro. Intervento 3.4.2 del Documento degli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro.

Descrizione

Si tratta di un contributo a favore del datore di lavoro che attiva contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro di persone occupate presso imprese in situazione di crisi.

L’ammontare del contributo

Il contributo annuo, concesso per la durata massima di due anni, è quantificato sulla base del numero dei posti di lavoro e dell'entità della riduzione di orario di lavoro rispetto all'entità di personale dichiarato in esubero ed è calcolato nel minore tra i valori risultanti dall'applicazione del seguente metodo di calcolo:

  • 2 mila euro annui per ogni posto di lavoro (riproporzionato in caso di part time) conservato con l'attivazione dei contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro;
  • 2 mila euro annui per ogni dipendente (riproporzionato in caso di part time) coinvolto da contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro e in rapporto alla riduzione media dell’orario di lavoro.

La concessione del contributo è subordinata alla autorizzazione da parte degli Enti competenti dei contratti di solidarietà difensivi o degli accordi collettivi aziendali.

In caso di licenziamento nel periodo di vigenza dell'accordo, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

A chi è rivolto

Datori di lavoro che attivano contratti di solidarietà difensivi o altri accordi collettivi.

Come fare

Il datore di lavoro può presentare domanda entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo o del contratto di solidarietà.

La concessione del contributo è subordinata alla pubblicazione del Decreto ministeriale di autorizzazione del contratto di solidarietà difensivo.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Per la fase di domanda di contributo:

  • Domanda di contributo per incentivi alla conservazione dell’occupazione
  • verbale di accordo collettivo o contratto di solidarietà difensivo
  • elenco totale dipendenti coinvolti nell’accordo collettivo o contratto di solidarietà difensivo attivato nella sede legale/unità produttiva localizzata in Provincia di Trento, a favore di lavoratori ivi occupati
  • Informativa privacy datore di lavoro

Per la richiesta di liquidazione del contributo:

  • Domanda di liquidazione
  • Informativa privacy datore di lavoro

Modulistica

Tempi e scadenze

-

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Documento contenente gli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Commissione provinciale per l’impiego con deliberazione n. 475 del 14 gennaio 2026 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 179 del 13 febbraio 2026.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026 19:21

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