Descrizione
L'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo è condizionato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio lavoro.
La disciplina della materia è contenuta nell’art. 4 della legge 17/10/1967, n. 977 denominata “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” (come modificata dal D.lgs. 04/08/1999, n. 345) e nel D.P.R. 20/04/1994, n. 365.
Le attività di impiego non devono pregiudicare la sicurezza , l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
L’autorizzazione può riguardare anche l’impiego dei bambini, ossia dei minori che non hanno ancora compiuto i 15 anni; tale autorizzazione è condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni di tutela.
L’impiego dei minori non può protrarsi oltre le ore 24 ed al termine della prestazione dovranno godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Devono, inoltre, essere rispettate specifiche prescrizioni che sono graduate in relazione all’età dei minori interessati.