Autorizzazioni per nuovi impianti
Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti devono essere presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Per tale attività ci si può rivolgere anche ai Centri di Assistenza Agricola. Le richieste sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto nonché di quella soggetta a vincoli all'impianto del vigneto, pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione. Sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero, la Provincia rilascia le autorizzazioni entro il 1° agosto di ogni anno.
Qualora fosse necessario modificare l'ubicazione della superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione è disponibile l'apposito modulo (modello 6) da trasmettere alla struttura provinciale competente.
Il conduttore dovrà comunicare l'avvenuto completamento delle operazioni di impianto entro trenta giorni dalla messa a dimora delle viti, presentando l'apposito modulo (modello 8).
Il conduttore che non utilizzi l'autorizzazione concessa entro il periodo di validità della stessa (tre anni dalla data del rilascio), sarà soggetto a sanzione.
Autorizzazioni per reimpianto da estirpo
Il produttore che intende reimpiantare un vigneto (su medesima o diversa superficie rispetto a quella di estirpo), deve presentare una comunicazione preventiva di estirpo (modello 2) almeno 30 giorni prima dell'operazione.
Entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione, il conduttore può presentare richiesta di autorizzazione per reimpianto tramite invio alla struttura provinciale competente dell'apposito modulo (modello 4). Le domande dovranno essere presentate individuando anche graficamente le superfici oggetto dell'estirpo. Se la richiesta di autorizzazione non viene effettuata entro la fine della stessa campagna viticola (31 luglio) in cui è stata effettuata l'estirpazione, è necessario inviare una comunicazione di avvenuto estirpo (modello 7), in modo da poter aggiornare lo schedario viticolo.
L'autorizzazione, di superficie equivalente a quella estirpata, è rilasciata entro 90 gg decorrenti dalla presentazione della domanda e ha una validità di tre anni a partire dalla data di rilascio.
Il conduttore dovrà comunicare l'avvenuto completamento delle operazioni di impianto entro trenta giorni dalla messa a dimora delle viti, presentando l'apposito modulo (modello 8).
Se ubicazione e superficie del vigneto reimpiantato corrispondono a quelle del vigneto estirpato, e il reimpianto avviene entro la stessa campagna viticola di quella di estirpo, il produttore può avvalersi di una procedura semplificata: in questo caso il produttore, dopo aver presentato comunicazione preventiva di estirpo tramite modello 2, può comunicare direttamente l'avvenuto impianto con modello 3 senza aver presentato prima il modello 4, in quanto l'autorizzazione è da considerarsi automaticamente concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata.
Autorizzazioni per reimpianto anticipato
Il produttore può procedere a richiedere la realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi a estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti. Nella domanda da presentare alla struttura provinciale competente (modello 5) devono essere indicate la dimensione e la posizione del vigneto da reimpiantare e del vigneto da estirpare. Alla domanda deve inoltre essere allegata una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Provincia Autonoma di Trento per un importo pari a Euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore a otto anni dalla data dell'autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata entro 90 gg decorrenti dalla presentazione della domanda e ha una validità di tre anni a partire dalla data di rilascio.
Il conduttore dovrà comunicare l'avvenuto completamento delle operazioni di impianto entro trenta giorni dalla messa a dimora delle viti, presentando l'apposito modulo (modello 8).
Entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti il conduttore deve comunicare l'avvenuto estirpo della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata (modello 7), chiedendo contestualmente lo svincolo della cauzione che avverrà in seguito a controllo sistematico delle superfici oggetto di estirpazione da parte della struttura provinciale competente.
Il conduttore che non effettui l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato effettuato il reimpianto anticipato, sarà soggetto a sanzione.
Comunicazione di sovrainnesto
Il conduttore che effettua l'operazione di cambio varietale mediante sovrainnesto di una superficie vitata deve comunicare alla struttura provinciale competente la superficie sovrainnestata, individuandola anche graficamente, e la varietà di vite utilizzata. Tale comunicazione avviene con presentazione del modello 9, entro 30 giorni dalla fine delle operazioni di sovrainnesto.
Comunicazione per aggiornamento schedario
Qualora si rendesse necessaria una variazione dei dati e delle caratteristiche delle unità vitate presenti nello schedario viticolo (sesto d'impianto, compreso l'infittimento, forma di allevamento, varietà), il conduttore è tenuto a presentarne comunicazione alla struttura provinciale competente tramite invio del modello 7.
Impianto sperimentale
I produttori, i consorzi di tutela dei vini, i vivaisti, gli enti pubblici, le università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura, che intendono realizzare progetti di ricerca o sperimentazione, devono trasmettere alla struttura provinciale competente, almeno 60 gg prima dell'avvio delle operazioni apposita comunicazione preventiva di impianto sperimentale (modello 10).
Entro 30 gg dalla realizzazione dell'impianto, i soggetti devono comunicare l'avvenuto impianto (senza autorizzazione) tramite presentazione del modello 12.
Il responsabile tecnico del progetto di ricerca o sperimentazione deve trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno dell'impianto, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista e i risultati conseguiti.
È vietato commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca. È consentito produrre e detenere limitate quantità di vino, nella misura necessaria per un'esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve, possono essere messi in circolazione, solo se destinati alla distillazione, dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80% vol.
È obbligatorio estirpare a proprie spese le superfici impiantate entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato, dandone comunicazione alla struttura provinciale competente tramite invio del modello 7. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto a sanzione. In deroga a tali disposizioni, il produttore può chiedere l'autorizzazione all'impianto secondo quanto previsto dalla procedura "Autorizzazioni per nuovi impianti" purché i vitigni utilizzati nella ricerca o sperimentazione rientrino tra quelli autorizzati in Provincia.
L'eventuale prolungamento del periodo di sperimentazione deve essere comunicato alla struttura provinciale competente.
L'estirpo della superficie utilizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad autorizzazione al reimpianto.
Impianto piante madri di marze
Nel caso di impianti per la coltura di piante madri per marze, non è prevista l'autorizzazione, ma una comunicazione preventiva (modello 11) da presentare almeno 60 gg prima dell'avvio delle operazioni.
Entro 30 gg dalla realizzazione dell'impianto, i soggetti devono comunicare l'avvenuto impianto (senza autorizzazione) tramite presentazione del modello 12.
L'uva prodotta da detti impianti deve essere distrutta o non vendemmiata, ad eccezione di una quantità, non superiore a 300 kg per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere commercializzato solamente se destinato alla distillazione, dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80% vol. Altri prodotti ottenuto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.
L'eventuale prolungamento del periodo di sperimentazione deve essere comunicato alla struttura provinciale competente.
Nel caso di cessazione di produzione di piante madri per marze, il/la vivaista procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese, dandone comunicazione alla struttura provinciale competente tramite invio del modello 7. L'estirpo non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.
In deroga a tali disposizioni, il produttore, decorsi almeno cinque anni dalla data dell'impianto, può chiedere l'autorizzazione secondo quanto previsto dalla procedura "Autorizzazioni per nuovi impianti" affinché l'uva proveniente dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati, purché i vitigni utilizzati rientrino tra quelli autorizzati in Provincia.
Impianto in conseguenza di esproprio
Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi il 105% della superficie persa.
Il conduttore deve comunicare l'estirpo alla struttura provinciale competente, tramite invio del modello 7, indicando gli estremi del provvedimento di esproprio.
Entro 30 gg dalla realizzazione dell'impianto, i soggetti devono comunicare l'avvenuto impianto (senza autorizzazione) tramite presentazione del modello 12.