Esercizio temporaneo di maestro di sci

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Come esercitare temporaneamente in Provincia di Trento sulla base di un'abilitazione alla professione di maestro di sci conseguita in uno stato membro della UE e della Confederazione svizzera.

Descrizione

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale. Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione.

Prima di svolgere la prestazione in Italia è necessario inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.

Con l’approvazione della deliberazione n. 1851 del 28 novembre 2025 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo della prestazione di maestro di sci in Provincia di Trento, da parte di cittadini stranieri provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea.

Di seguito si riporta una sintesi dei criteri e delle modalità operative indicate nella deliberazione di cui sopra. Per maggiori dettagli si invita a prendere visione della stessa.

Per i prestatori provenienti da Stati membri dell’UE l’esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci in forma autonoma è ammesso ai prestatori in possesso della qualifica e del certificato di competenza (CTT – Common Training Test - ottenuto con il superamento della prova di formazione comune - PFC), previsti dal Regolamento Delegato 907/2019.

Per i prestatori che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC (prova di formazione comune) o che non hanno superato la PFC, l'autorità competente procede, trattandosi di attività avente ripercussioni in materia di sicurezza e salute pubblica, con la verifica preliminare delle qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 11, del d.lgs. 206/2007, il quale dispone che: “in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, e non possa essere compensata dall’esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale con oneri a carico dell’interessato”.

I prestatori provenienti da Stati membri che non regolamentano la professione, sono tenuti a dimostrare l’esperienza professionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del citato d.lgs. 206/2007, ossia di aver esercitato la professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni precedenti la prestazione, ferma restando la verifica del titolo posseduto. La prova dell’esperienza professionale come maestro di sci può essere fornita, conformemente a quanto previsto dal Codice di condotta, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, mediante: la certificazione fiscale o previdenziale o le buste paga o la certificazione del datore di lavoro (documentazione fiscale attestante l’effettivo esercizio dell’attività) da cui risulti chiaramente identificata l’attività professionale svolta in qualità di maestro di sci.

A chi è rivolto

Ai cittadini europei ed ai cittadini della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge n. 300/1993, in possesso delle qualifiche professionali per l’esercizio dell’attività di maestro di sci conseguite in tali Stati.

 

Come fare

La disponibilità di una piattaforma informatica, in lingua inglese ed italiana, permetterà di compilare, esclusivamente da parte del prestatore, la dichiarazione completamente online.

La dichiarazione preventiva dovrà essere inviata con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’attività. Dopo aver compilato il modulo e allegato tutta la documentazione richiesta, il prestatore invia la dichiarazione ed ottiene una ricevuta di avvenuta presentazione con l’identificativo che dovrà essere utilizzato per le successive eventuali integrazioni della dichiarazione stessa. L’autorità competente informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito del controllo. Nel caso in cui la dichiarazione risulti incompleta o irregolare, il Servizio competente in materia di turismo richiede al prestatore di integrare la documentazione oppure può rifiutare la dichiarazione chiedendo la presentazione di una nuova dichiarazione corretta e completa.

A seguito della verifica preliminare, qualora l’esito del controllo sia positivo, l’autorità competente può consentire al maestro di sci:

  • l’esercizio autonomo della professione; 

oppure

  • l’esercizio nell’ambito di una Scuola italiana di sci riconosciuta dalla Provincia autonoma di Trento.

In tal caso il prestatore provvede direttamente a contattare la scuola di sci interessata.

E’ opportuno che il prestatore contatti la Scuola italiana di sci interessata prima di presentare la dichiarazione preventiva.

Qualora l’esito del controllo sia negativo, il prestatore non può esercitare la professione.

Non sarà possibile presentare le dichiarazioni preventive per esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci via email o posta ordinaria, e nemmeno integrare una dichiarazione incompleta o rifiutata inviando documentazione via email.

Casi particolari

Per i prestatori provenienti da Stati membri dell’UE l’esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci in forma autonoma è ammesso ai prestatori in possesso della qualifica e del certificato di competenza (CTT – Common Training Test - ottenuto con il superamento della prova di formazione comune - PFC), previsti dal Regolamento Delegato 907/2019.

Nel caso in cui il prestatore sia in possesso del titolo di massimo grado ma in assenza del certificato di competenza (CTT) o sia in possesso di un titolo di maestro di sci che non permette di partecipare alla prova formativa comune (PFC), rilasciato da un ente formatore indicato nell’allegato 1 del Regolamento Delegato UE n. 907/2019, ferma restando la dimostrazione dell’esperienza professionale minima di un anno nel caso di prestatori che provengono da Paesi membri che non regolamentano la professione, il medesimo può colmare le differenze formative mediante la presentazione di documentazione, convalidata dall’organismo competente, attestante ulteriori competenze e conoscenze tra le quali:

  • esperienza professionale superiore ad un anno;
  • la frequenza di corsi integrativi o di corsi di specializzazione che dimostrino lo sviluppo professionale;
  • la dichiarazione di avere intrapreso un percorso formativo riconosciuto e qualificante volto a colmare le differenze sotto il profilo tecnico e di sicurezza;
  • attestazioni riguardanti la formazione ed il superamento di prove di abilitazione in materia di sicurezza e primo soccorso;
  • attestazioni rilasciate da enti formatori riconosciuti inerenti la frequenza di corsi di aggiornamento periodici.

L’autorità competente valuta, caso per caso, anche sulla base del titolo di maestro di sci presentato e del relativo iter formativo quale documentazione attestante ulteriori competenze e conoscenze sia necessari al fine di poter esercitare la professione di maestro di sci in forma autonoma.

Qualora tale differenza non sia compensata mediante quanto richiesto, resta ferma per il prestatore la possibilità di colmare la differenza attraverso il superamento di una prova attitudinale.

Il prestatore è tenuto a fornire ai destinatari della prestazione informazioni comprovanti la COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, lettera f), del richiamato d.lgs. 206/2007 così come modificato dal d.lgs. 15/2016, con decorrenza antecedente alla data di inizio dell’attività e con validità per tutto il periodo della prestazione sul territorio provinciale, indicando chiaramente l’ambito delle proprie attività professionali.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla dichiarazione di esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci, vanno allegati i seguenti documenti:

  1. copia del documento di identità in corso di validità – è necessario allegare fronte e retro del documento (art. 10, comma 2, lettera a), d.lgs. 206/2007);
  2. copia del titolo formativo – tessera valida per l’anno in corso – è necessario allegare fronte e retro del documento (art. 10, comma 2, lettera c), d.lgs. 206/2007), qualora previsto dall’ordinamento del Paese di stabilimento;
  3. documento che comprovi il possesso della qualifica professionale (diploma professionale), autenticato dall’organismo che lo ha rilasciato (art. 10, comma 2, lettera c) d.lgs. 206/2007), qualora previsto dall’ordinamento del Paese di stabilimento;
  4. documentazione attestante l’esperienza professionale (obbligatoria per prestatori stranieri provenienti da Stati membri in cui la professione non è regolamentata), (art. 10, comma 2, lettera d), d.lgs. 206/2007); per i prestatori in possesso di un titolo di massimo grado privo di CTT o di titoli non di massimo grado deve essere superiore ad un anno;
  5. documentazione attestante ulteriori competenze e conoscenze;
  6. certificazione dell’autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l’attività di maestro di sci e che non gli è vietato esercitarla al momento del rilascio dell’attestato (art. 10, comma 2, lettera b) d.lgs. 206/2007). Nel caso in cui la tessera professionale riporti dati comprovanti la sua effettiva validità (validità per l’anno in corso – “stamp” - e data di scadenza della licenza) non è necessario presentare la certificazione di cui sopra;
  7. per licenze non di massimo grado è necessario presentare l’iter formativo completo e dettagliato (ore di formazione e materie trattate - esclusivamente inerenti la formazione tecnica, pratica e didattica di maestro di sci), attestato dall’ente formatore abilitato, così come definito nell’allegato 1 del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 907/2019. Tale attestazione può essere fornita anche dal relativo ente formatore;
  8. certificazione penale e dei carichi pendenti, con data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto all’inizio della prestazione (art. 10, comma 2, lettera e), d.lgs. 206/2007);
  9. copia del Certificato di Competenza CTT, ove disponibile. In alternativa eventuale copia della prova formativa comune Tecnica PFC-T e copia della prova formativa comune Sicurezza PFC-S.

I documenti indicati sopra ai punti n. 4, 5, 6 e 7 devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese conforme all’originale, redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell’Unione.

Tempi e scadenze

Il termine decorre dal momento di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Dalla presentazione della dichiarazione di esercizio temporaneo

L’autorità competente, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione completa e della relativa documentazione, informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito del controllo. Nel caso in cui la dichiarazione risulti incompleta o irregolare, il Servizio competente in materia di turismo richiede al prestatore di integrare la documentazione oppure può rifiutare la dichiarazione chiedendo la presentazione di una nuova dichiarazione corretta e completa.

In caso di richiesta di documenti integrativi il termine di 30 giorni per la valutazione rimane sospeso fino alla ricezione delle integrazioni richieste.

Decorso il termine di 30 giorni senza determinazione da parte dell’autorità competente, il prestatore può procedere con l’esercizio della prestazione di servizi.

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

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Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1889 di data 16 novembre 2017 concernente i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo della prestazione di maestro di sci in Provincia di Trento, da parte di cittadini stranieri provenienti dagli Stati membri dell''Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all''accordo sullo spazio economico di cui alla legge n. 300 del 1993.

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Elenco delle scuole di sci che operano sul territorio trentino.

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