Descrizione
Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale. Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.
Prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.
Nella citata procedura sono compresi i maestri di sci in quanto l’Italia ha aderito ad un progetto di semplificazione della Commissione europea.
Si evidenzia che per tale professione questa autorità potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l’esercizio temporaneo e occasionale della professione. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali. In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l’effettuazione di una prova compensativa qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.
Prima di disporre la prova si procederà anche alla valutazione dell’eventuale esperienza professionale e/o l’aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate.