Descrizione
Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale. Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione.
Prima di svolgere la prestazione in Italia è necessario inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.
Con l’approvazione della deliberazione n. 1851 del 28 novembre 2025 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo della prestazione di maestro di sci in Provincia di Trento, da parte di cittadini stranieri provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea.
Di seguito si riporta una sintesi dei criteri e delle modalità operative indicate nella deliberazione di cui sopra. Per maggiori dettagli si invita a prendere visione della stessa.
Per i prestatori provenienti da Stati membri dell’UE l’esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci in forma autonoma è ammesso ai prestatori in possesso della qualifica e del certificato di competenza (CTT – Common Training Test - ottenuto con il superamento della prova di formazione comune - PFC), previsti dal Regolamento Delegato 907/2019.
Per i prestatori che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC (prova di formazione comune) o che non hanno superato la PFC, l'autorità competente procede, trattandosi di attività avente ripercussioni in materia di sicurezza e salute pubblica, con la verifica preliminare delle qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 11, del d.lgs. 206/2007, il quale dispone che: “in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, e non possa essere compensata dall’esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale con oneri a carico dell’interessato”.
I prestatori provenienti da Stati membri che non regolamentano la professione, sono tenuti a dimostrare l’esperienza professionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del citato d.lgs. 206/2007, ossia di aver esercitato la professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni precedenti la prestazione, ferma restando la verifica del titolo posseduto. La prova dell’esperienza professionale come maestro di sci può essere fornita, conformemente a quanto previsto dal Codice di condotta, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, mediante: la certificazione fiscale o previdenziale o le buste paga o la certificazione del datore di lavoro (documentazione fiscale attestante l’effettivo esercizio dell’attività) da cui risulti chiaramente identificata l’attività professionale svolta in qualità di maestro di sci.