Esercizio temporaneo di maestro di sci

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Come esercitare temporaneamente in Provincia di Trento sulla base di un'abilitazione alla professione di maestro di sci conseguita in uno stato membro della UE e della Confederazione svizzera.

Descrizione

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale. Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

Prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.
Nella citata procedura sono compresi i maestri di sci in quanto l’Italia ha aderito ad un progetto di semplificazione della Commissione europea. 

Si evidenzia che per tale professione questa autorità potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l’esercizio temporaneo e occasionale della professione. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali. In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l’effettuazione di una prova compensativa qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.

Prima di disporre la prova si procederà anche alla valutazione dell’eventuale esperienza professionale e/o l’aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate.

A chi è rivolto

I cittadini europei e i cittadini della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge n. 300/1993, in possesso delle qualifiche professionali per l’esercizio dell’attività di maestro di sci conseguite in tali Stati.

 

Come fare

Compilare il modulo online di dichiarazione di esercizio temporaneo accendo alla piattaforma con il link sottostante. 

Alla dichiarazione andranno allegati i documenti indicati nella sezione successiva.

Attraverso la medesima piattaforma sarà possibile effettuare eventuali integrazioni alla dichiarazione o estendere il periodo di esercizio temporaneo, accedendo all’apposito servizio.

Casi particolari

Nel caso in cui la professione non sia regolamentata nello Stato di stabilimento, deve essere presentata oltre alla documentazione sopra indicata:

  • l'attestazione relativa al percorso formativo intrapreso per il riconoscimento di un titolo più qualificante o superiore a quello posseduto, debitamente certificato e documentato dall’autorità competente al rilascio della qualifica professionale (allegato 1. Regolamento Delegato 907/2019) con relativa traduzione in lingua italiana o inglese)
  • la documentazione attestante l'esperienza professionale (certificazione fiscale, previdenziale, buste paga o certificazione del datore di lavoro tradotta in lingua italiana o inglese).

 

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla dichiarazione di esercizio temporaneo e occasionale della professione di Maestro di sci, vanno allegati i seguenti documenti:

  1. copia di un documento di identità personale, in corso di validità
  2. certificazione dell’autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l’attività di maestro di sci e che non gli è vietato esercitarla al momento del rilascio dell’attestato
  3. copia del titolo abilitante
  4. copia del tesserino di riconoscimento per l’esercizio della professione nel Paese di provenienza in corso di validità per la stagione di riferimento
  5. copia della polizza assicurativa professionale, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione di maestro di sci, con l’indicazione dei massimali il cui ammontare dovrà garantire un’adeguata copertura assicurativa per il periodo di attività sul territorio provinciale
  6. certificazione penale e dei carichi pendenti (data rilascio non antecedente ai sei mesi)
  7. dichiarazione del prestatore di avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante (lingua italiana)

I documenti indicati sopra ai punti n. 2, 5 e 6 devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana conforme all’originale, redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell’Unione.

 

Tempi e scadenze

Il termine decorre dal momento di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Dalla presentazione della dichiarazione di esercizio temporaneo

  1. Presentazione della dichiarazione. Il prestatore ottiene la ricevuta contenente il codice identificativo della domanda stessa.
  2. Verifica della documentazione presentata da parte del Servizio provinciale competente in materia di turismo e richiesta di eventuali integrazioni.
  3. Comunicazione dell’esito della verifica, in caso di mancanza di comunicazione dell’esito da parte dell’Autorità competente entro il termine di 30 giorni la prestazione può essere effettuata.

Accedi al servizio

Dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale dei maestri di sci

Prior declaration for the temporary and occasional exercise of ski instructors

Autenticazione

Carta d'identità elettronica (CIE)
Carta nazionale dei servizi (CNS)
Carta provinciale del servizi (CPS)
SPID Livello 2

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

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