Esercitare temporaneamente come guida alpina

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Come esercitare temporaneamente in Provincia autonoma di Trento con un'abilitazione alla professione di guida alpina conseguita all'estero.How to temporarily practice in the Autonomous Province of Trento with a mountain guide qualification obtained abroad.

Descrizione

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale. Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

Prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.
Nella citata procedura sono comprese le guide alpine in quanto l’Italia ha aderito ad un progetto di semplificazione della Commissione europea. 

Si evidenzia che per tale professione questa autorità potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l’esercizio temporaneo e occasionale della professione. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali. In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l’effettuazione di una prova compensativa qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.

Prima di disporre la prova si procederà anche alla valutazione dell’eventuale esperienza professionale e/o l’aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate.

Questa Amministrazione comunicherà l’esito dell’istruttoria entro un periodo che può variare da un mese a quattro mesi, il termine decorre dal momento di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.

WHAT IS ABOUT

All citizens legally established in another State of the European Union, the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway) or Switzerland may exercise their profession in Italy on a temporary and occasional basis. You are legally established in a State when you meet all the requirements to exercise your profession in that State and you are not subject to any prohibition, even temporary, on exercising that profession. For professions that are not regulated in the country of origin, one year of professional experience during the last ten years must be demonstrated.

Before carrying out the service in Italy for the first time, a prior declaration must be sent with the documentation required by Directive 2005/36/EC attached.
This procedure includes mountain guides as Italy has joined a simplification project of the European Commission.

It should be noted that for this profession, this authority may carry out a prior check of the professional qualification before allowing the temporary and occasional exercise of the profession. No later than one month after receipt of the declaration and the required documents, the service provider will be informed whether his professional qualifications will be verified. In the case of verification of qualifications, a test may be requested if there are substantial differences between the training obtained in the country of origin and that provided for by Italian law.
Before arranging for the test to be taken, any professional experience and/or continuous professional updating or any complementary training obtained that may compensate for the differences found will also be assessed.

This Administration will communicate the outcome of the preliminary investigation within a period that may vary from one month to four months, the period starting from the moment the application is received, complete with all the required documentation; the period varies depending on whether or not the verification of qualifications is carried out.

A chi è rivolto

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge 300/1993, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina conseguite in tali Stati.

Le Guide alpine che hanno conseguito il titolo professionale in un Paese non appartenente all'Unione Europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività, devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale secondo la procedura ordinaria (esercitare stabilmente come guida alpina) utilizzando, in via esclusiva, la modulistica disponibile su questo sito, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: serv.turismo@pec.provincia.tn.it

Who can apply?

European citizens and nationals of the Swiss Confederation and of the States parties to the Agreement on the European Economic Area referred to in Law No. 300/1993, who hold professional qualifications obtained in those states for practicing as a mid-mountain guide.

Mountain guides who earned their professional qualification in a non-European Union country and intend to work in Italy must request recognition of their professional title. This follows the ordinary procedure for mountain guides under the establishment regime and requires the exclusive use of the forms provided on this website to be sent to: serv.turismo@pec.provincia.tn.it.

Come fare

Presentare al Servizio provinciale competente in materia di turismo la dichiarazione preventiva per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione di Guida alpina utilizzando l'apposito modulo e inviandolo tramite email all'indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it

In alternativa a quanto sopra è possibile utilizzare la piattaforma elettronica IMI (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea): Il 18 gennaio 2016 per alcune professioni, tra cui quella di Guida alpina, è entrata in vigore la "Tessera Professionale Europea" (EPC – European Professional Card). La procedura concerne sia le Guide alpine italiane che intendono esercitare la professione in un altro Paese UE sia le Guide alpine europee che vogliono esercitare la professione in Italia. 

La finalità della procedura è rendere più facile il trasferimento, anche solo temporaneo, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.

La tessera non è una "carta fisica" ma una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento del titolo professionale posseduto riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Ha la forma di un certificato elettronico che attesta come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante.

La procedura di riconoscimento avviene attraverso l'IMI, il sistema di informazione del mercato interno che facilita la comunicazione tra le autorità nazionali di regolamentazione delle professioni.

La tessera ha valore a tempo indeterminato in caso di trasferimento a lungo termine (stabilimento), per 18 mesi nel caso di mobilità temporanea.

Per richiedere la tessera professionale europea, il professionista deve collegarsi al sito internet dell'ECAS , il servizio di autenticazione della Commissione europea e seguire la procedura indicata.

Access the service

Submit the application to temporarily practice the profession of mountain guide to the provincial tourism service via email to serv.turismo@pec.provincia.tn.it.

Alternatively, it is possible to use the IMI electronic platform (for citizens of the European Union): on January 18, 2016, the "European Professional Card" (EPC) came into force for certain professions, including that of Mountain Guide. The procedure concerns both Italian Mountain Guides who intend to practice the profession in another EU country and European Mountain Guides who wish to practice the profession in Italy.

The purpose of this procedure is to make the transfer of activity to another Union country easier, even if only temporarily. 

The card is not a "physical card" but an electronic procedure that simplifies the recognition of the professional qualification, reducing both time and bureaucratic burdens. It takes the form of an electronic certificate that confirms that the professional has completed all the procedures to obtain recognition of their professional qualification in the host country.

The recognition procedure takes place through IMI, the Internal Market Information System, which facilitates communication between the national regulatory authorities for professions.

The card is valid indefinitely in the case of long-term transfer (establishment), and for 18 months in the case of temporary mobility.

To apply for the European Professional Card, the professional must connect to the ECAS website, the European Commission's authentication service, and follow the procedure.

 

Casi particolari

Nel caso in cui la professione non è regolamentata nello Stato di stabilimento deve essere presentata oltre alla documentazione sopra indicata,  la documentazione attestante l'esperienza professionale (certificazione fiscale, previdenziale, buste paga o certificazione del datore di lavoro tradotta in lingua italiana o inglese).

Particular cases

If the profession is not regulated in the state of establishment, in addition to the documentation listed above, proof of professional experience must be submitted (tax certification, social security records, pay cheques or employer certification translated into Italian or English).

Cosa serve

Documentazione da presentare

Nel caso non si utilizzi la piattaforma elettronica IMI, si deve presentare la domanda, alla quale va allegata la seguente documentazione: 

  1. l'informativa privacy ex art 13 e 14 del Regolamento UE n 679/2016 debitamente firmata dal prestatore;
  2. copia di un documento di identità personale, in corso di validità.

Inoltre, la seguente documentazione va accompagnata da una traduzione in lingua italiana autenticata redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell’Unione:

  1. certificazione dell’autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l’attività di guida alpina e che non gli è vietato esercitarla al momento del rilascio dell’attestato;
  2. copia del diploma di formazione conseguito;
  3. copia tessera professionale in corso di validità per la stagione di riferimento;
  4. copia tessera professionale UIAGM in corso di validità;
  5. copia della polizza assicurativa professionale, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione di guida alpina, con l’indicazione dei massimali il cui ammontare dovrà garantire un’adeguata copertura assicurativa per il periodo di attività sul territorio provinciale;
  6. certificazione penale e dei carichi pendenti (data rilascio non antecedente ai sei mesi);
  7. dichiarazione del prestatore di avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante (lingua italiana) debitamente firmata dal prestatore (guida alpina).

What is needed

Documentation to be submitted

If the IMI electronic platform is not used, the application must be submitted with the following documentation:

  1. privacy notice pursuant to Articles 13 and 14 of EU Regulation No. 679 of 2016, duly signed;
  2. copy of a valid identity document.

In addition, the following documentation must be attached and accompanied by an official translation into Italian certified by a third-party translator recognized by the Member State of origin or by another State of the Union:

  1. certificate from the competent authority attesting that the holder is legally established in a Member State to practice the activity of a mountain guide and that they are not prohibited from practicing it at the time of the certificate's issuance;
  2. copy of the training diploma obtained;
  3. copy of a valid professional card for the current season;
  4. copy of a valid UIAGM professional card;
  5. copy of a valid professional insurance policy covering risks arising from the practice of the mountain guide profession, specifying the maximums, the amount of which must guarantee adequate insurance coverage for the period of activity in the provincial territory;
  6. criminal record certificate and pending charges (date of issue not older than six months);
  7. declaration from the service provider stating they have the necessary language skills to practice the profession in the host Member State (Italian language), duly signed by the provider (mountain guide).

Modulistica

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Il periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della domanda.

FASI:

  1. Presentazione della domanda
  2. Valutazione dei titoli da parte del del Servizio provinciale competente in materia di turismo (con riferimento agli standard formativi italiani redatti dal Collegio nazionale delle guide alpine, conformi agli standard formativi UIAGM)
  3. Comunicazione dell’assenso all’esercizio temporaneo da parte del Servizio provinciale competente in materia di Turismo o dell'eventuale diniego

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente 'Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci

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Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

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Contatti

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