Esercitare stabilmente come accompagnatore di media montagna

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Come ottenere il riconoscimento provinciale in regime di stabilimento del titolo di accompagnatore di media montagna conseguito all’estero.

Descrizione

L’esercizio stabile della professione in Provincia di Trento da parte degli accompagnatori di media montagna è subordinato ad una procedura di riconoscimento professionale effettuata dalla Struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all’estero.

L’esercizio stabile della professione è inoltre consentito previa iscrizione nell’Albo professionale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal Collegio provinciale delle guide alpine.

A chi è rivolto

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge 300/1993, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati.

I cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli indicati sopra ed in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna (mountain leader) conseguite in tali Stati.

 

 

Come fare

Presentare al Servizio provinciale competente in materia di turismo la domanda di riconoscimento in regime di stabilimento del titolo di Accompagnatore di media montagna all'indirizzo email serv.turismo@pec.provincia.tn.it.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  1. informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, debitamente firmata;
  2. copia documento di identità in corso di validità;
  3. copia tessera iscrizione (Associazione/Federazione).

Inoltre, è necessario allegare la seguente documentazione accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana certificata e asseverata dalla competente ambasciata Italiana all'estero o in alternativa dalla traduzione autenticata redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell’Unione:

  1. copia del diploma professionale conseguito;
  2. copia tessera iscrizione UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations);
  3. attestazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, contenente il programma completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie;
  4. dichiarazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, riportante il prospetto degli esami sostenuti;
  5. certificazione penale e dei carichi pendenti (data rilascio non antecedente ai sei mesi);
  6. copia assicurazione RC professionale contro terzi valida nell’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna;
  7. dichiarazione del prestatore di avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante (lingua italiana) debitamente firmata dal prestatore (accompagnatore di media montagna);
  8. attestazione dell’eventuale esercizio temporaneo della professione.

Modulistica

Tempi e scadenze

I giorni massimi di attesa sono 30. 

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Dal giorno successivo al ricevimento della domanda

FASI:

  1. Presentazione della domanda 
  2. Valutazione dei titoli nell'ambito della Conferenza dei Servizi appositamente indetta 
  3. Comunicazione di assenso all’esercizio stabile della professione di accompagnatore di media montagna da parte dell’Ufficio provinciale competente in materia di professioni e ricettività.

Costi

Marca da bollo
16 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente 'Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 11:20

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