Esercitare in forma temporanea come accompagnatore di media montagna

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Come esercitare in forma temporanea e occasionale sul territorio provinciale la professione di accompagnatore di media montagna con un'abilitazione conseguita all'estero (Stato membro dell'Unione europea).

Descrizione

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale. Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

Prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.
Nella citata procedura sono compresi gli accompagnatori di media montagna in quanto l’Italia ha aderito ad un progetto di semplificazione della Commissione europea. 

Si evidenzia che per tale professione questa autorità potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l’esercizio temporaneo e occasionale della professione. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali. In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l’effettuazione di una prova compensativa qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.

Prima di disporre la prova si procederà anche alla valutazione dell’eventuale esperienza professionale e/o l’aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate.

Questa Amministrazione comunicherà l’esito dell’istruttoria entro un periodo che può variare da un mese a quattro mesi, il termine decorre dal momento di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.

WHAT IS ABOUT

All citizens legally established in another State of the European Union, the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway) or Switzerland may exercise their profession in Italy on a temporary and occasional basis. You are legally established in a State when you meet all the requirements to exercise your profession in that State and you are not subject to any prohibition, even temporary, on exercising that profession. For professions that are not regulated in the country of origin, one year of professional experience during the last ten years must be demonstrated.

Before carrying out the service in Italy for the first time, a prior declaration must be sent with the documentation required by Directive 2005/36/EC attached.
This procedure includes mid-mountain leader as Italy has joined a simplification project of the European Commission.

It should be noted that for this profession, this authority may carry out a prior check of the professional qualification before allowing the temporary and occasional exercise of the profession. No later than one month after receipt of the declaration and the required documents, the service provider will be informed whether his professional qualifications will be verified. In the case of verification of qualifications, a test may be requested if there are substantial differences between the training obtained in the country of origin and that provided for by Italian law.
Before arranging for the test to be taken, any professional experience and/or continuous professional updating or any complementary training obtained that may compensate for the differences found will also be assessed.

This Administration will communicate the outcome of the preliminary investigation within a period that may vary from one month to four months, the period starting from the moment the application is received, complete with all the required documentation; the period varies depending on whether or not the verification of qualifications is carried out.

A chi è rivolto

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di cui alla legge 300/1993, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna conseguite in tali Stati.

Come fare

Presentare al Servizio provinciale competente in materia di turismo la dichiarazione preventiva per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione di Accompagnatore di media montagna utilizzando l'apposito modulo e inviandolo all'indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it

Casi particolari

Nel caso in cui la professione non è regolamentata nello Stato di stabilimento deve essere presentata oltre alla documentazione sopra indicata,  la documentazione attestante l'esperienza professionale (certificazione fiscale, previdenziale, buste paga o certificazione del datore di lavoro tradotta in lingua italiana o inglese).

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla dichiarazione va allegata:

  • l'informativa privacy ex art 13 e 14 del Regolamento UE n 679/2016 debitamente firmata dal prestatore oltre alla seguente documentazione tradotta in lingua italiana o inglese
  • copia di un documento di identità personale, in corso di validità
  • certificazione dell’autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l’attività di accompagnatore di media montagna e che non gli è vietato esercitarla al momento del rilascio dell’attestato
  • copia del diploma di formazione conseguito, autenticata dall’organismo che lo ha rilasciato
  • copia tessera professionale in corso di validità per la stagione di riferimento
  • copia tessera UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations)
  • attestazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, contenente il programma completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie
  • copia della polizza assicurativa professionale, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione di accompagnatore di media montagna, con l’indicazione dei massimali il cui ammontare dovrà garantire un’adeguata copertura assicurativa per il periodo di attività sul territorio provinciale
  • certificazione penale e dei carichi pendenti (data rilascio non antecedente ai sei mesi)
  • dichiarazione del prestatore di avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante (lingua italiana) debitamente firmata dal prestatore (accompagnatore di media montagna)

Modulistica

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa

Dal giorno successivo al ricevimento della domanda

FASI:

  1. Presentazione della domanda e relativa documentazione
  2. Valutazione dei titoli da parte del del Servizio provinciale competente in materia di turismo (con riferimento agli standard formativi italiani redatti dal Collegio nazionale delle guide alpine, conformi agli standard formativi UIMLA)
  3. Comunicazione dell’assenso all’esercizio temporaneo e occasionale da parte del Servizio provinciale competente in materia di Turismo, ovvero dei motivi dell'eventuale diniego

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

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Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente 'Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci

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Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

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