Esame di stato per la professione di consulente del lavoro

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Domanda di ammissione all'esame di stato per l'accesso alla professione di consulente del lavoro

Descrizione

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali. Il Servizio Lavoro è l'ufficio competente per la provincia di Trento.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

A chi è rivolto

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità; 

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20

I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova

Come fare

La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica, secondo il modello allegato al presente decreto. 

L’accesso alla procedura on-line avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.

Costi

tassa d'esame
49,58 Euro

imposta di bollo
16,00 Euro

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 19:30

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