Descrizione
In una controversia di lavoro, prima di adire il giudice del lavoro, è possibile promuovere un tentativo di conciliazione che definisca positivamente la controversia intercorrente tra un lavoratore e un datore di lavoro.
Tale tentativo facoltativo di conciliazione, che non ha costi per il richiedente, viene promosso da parte del lavoratore o del datore di lavoro presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonomo di Trento.
Essendo facoltativo tale tentativo di conciliazione necessita dell'accettazione di colui nei cui confronti è stato azionata la controversia.
Vincoli
Una volta richiesto il tentativo di conciliazione non si può richiedere, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato indicato all'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) e viceversa.
Il tentativo di conciliazione deve essere obbligatoriamente inviato anche alla controparte.