Effettuare un tentativo di conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro

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Modalità per effettuare un tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro finalizzato a evitare un contenzioso giudiziario

Descrizione

In una controversia di lavoro, prima di adire il giudice del lavoro, è possibile promuovere un tentativo di conciliazione che definisca positivamente la controversia intercorrente tra un lavoratore e un datore di lavoro.

Tale tentativo facoltativo di conciliazione, che non ha costi per il richiedente, viene promosso da parte del lavoratore o del datore di lavoro presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonomo di Trento.

Essendo facoltativo tale tentativo di conciliazione necessita dell'accettazione di colui nei cui confronti è stato azionata la controversia.

Vincoli

Una volta richiesto il tentativo di conciliazione non si può richiedere, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato indicato all'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) e viceversa.

Il tentativo di conciliazione deve essere obbligatoriamente inviato anche alla controparte.

A chi è rivolto

Tutti i soggetti interessati che vengono chiamati in causa in una controversia di lavoro privata o pubblica.

Il tentativo di conciliazione può essere proposto dal lavoratore o dal datore di lavoro nonché da soggetti a cui questi ultimi hanno conferito una procura a rappresentarli (per esempio avvocati e organizzazioni sindacali).

Come fare

E' possibile promuovere il tentativo di conciliazione attraverso il modulo che si trova qui di seguito (modalità consigliata) oppure in carta libera inviata al Servizio Lavoro tramite pec all'indirizzo serv.lavoro@pec.provincia.tn.it (o raccomandata A/R) e per conoscenza alla controparte, che contenga: parti in causa con indirizzi e recapiti di entrambe, oggetto della controversia, motivi per cui si richiede il tentativo.

Casi particolari

Qualora vi sia già un accordo tra le parti che definisca una controversia di lavoro, le stesse possono chiedere la ratifica davanti alla commissione di conciliazione (presso il Servizio Lavoro) che rende il medesimo accordo non impugnabile davanti al giudice.

Tempi e scadenze

Il richiedente invia la richiesta di tentativo di conciliazione al Servizio Lavoro e contestualmente per conoscenza alla controparte.

Successivamente alla ricezione del tentativo di conciliazione dalla controparte quest'ultima ha 20 giorni di tempo per aderire al tentativo di conciliazione, fermo restando che se accetta in un momento successivo a tale termine e la parte richiedente è disponibile, si può comunque procedere. Dal momento dell'accettazione del tentativo di conciliazione, il Servizio Lavoro entro 10 giorni deve fissare la riunione per l'esperimento dello stesso che dovrà tenersi nei 30 giorni successivi.

Non è detto che il tentativo di conciliazione si debba chiudere alla prima riunione fissata; infatti su concorde volontà delle parti la riunione può essere sospesa e rinviata ad altra data.

Il tentativo di conciliazione si chiude o con un verbale di conciliazione che definisce positivamente la controversia o con un verbale di mancata conciliazione nonché un verbale di improcedibilità per assenza di una o entrambe le parti per cui il richiedente al fine di far valere le proprie ragioni deve necessariamente rivolgersi al giudice.

Costi

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 14:48

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