Effettuare un tentativo di conciliazione per un provvedimento disciplinare

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Richiesta di costituzione di un Collegio per esperire un tentativo di conciliazione a seguito di un provvedimento disciplinare comminato dall’azienda

Descrizione

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari è possibile richiedere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare comminato dall'azienda. La funzione di tale Collegio è quella di esperire un tentativo di conciliazione e se quest'ultimo non riesce, si procederà a decidere con arbitrato la controversia. La definizione di una controversia su un provvedimento disciplinare tramite questo Collegio è quello di evitare un contenzioso giudiziario.

Il Collegio e composto da un arbitro rappresentante del lavoratore e da un arbitro rappresentante del datore di lavoro nonché da un presidente indicato da entrambe le parti in accordo o nominato d'ufficio dal Dirigente del Servizio Lavoro.

L'attività del Collegio non è gratuita per le parti e in base alla propria attività quantificherà i compensi.

Vincoli

La richiesta può essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare comminato dall'azienda

A chi è rivolto

Lavoratori che hanno ricevuto un provvedimento disciplinare

La richiesta può essere inviata dal lavoratore o dal soggetto a cui il lavoratore ha conferito una procura  a rappresentarlo (per esempio avvocato e organizzazione sindacale)

Come fare

La richiesta di costituzione di Collegio di Conciliazione ed Arbitrato deve essere inviata dal lavoratore al Servizio Lavoro  all'indirizzo serv.lavoro@pec.provincia.tn.it o con raccomandata A/R.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La richiesta deve contenere il provvedimento disciplinare oggetto della controversia e la documentazione relativa al provvedimento medesimo (per esempio contestazioni e risposte alle medesime, audizione del lavoratore ecc.). Il lavoratore deve inoltre indicare il nominativo del proprio arbitro rappresentante e facoltativamente anche la proposta del nominativo del presidente.

Tempi e scadenze

Una volta ricevuta la richiesta del lavoratore il Servizio Lavoro deve chiedere all'azienda la nomina del proprio rappresentante all'interno del Collegio. L'azienda inoltre può proporre eventualmente ma non obbligatoriamente anche un nominativo come presidente nel Collegio.

Qualora l'azienda non rispondesse entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del Servizio Lavoro il provvedimento di disciplinare oggetto della controversia decade.

Se l'azienda entro 10 giorni nomina il proprio arbitro all'interno del Collegio, il Servizio Lavoro procede alla determinazione di costituzione dello stesso indicando i nominativi dati dalle parti e il nominativo del presidente e invita il Collegio per l'inizio dell'attività.

Costi

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 17:06

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